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Scarico a parete fumi caldaie: Sentenza Tar Lombardia n. 1808/2017

Scarico a parete - sentenza TAR Lombardia del 13 settembre 2017

La recente sentenza del Tar Lombardia – n. 1808/2017 del 13 settembre – è di estrema rilevanza per il settore degli installatori in quanto tratta il caso di scarico a parete in caso di sostituzione di un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva ramificata oppure in assenza di sistemi di evacuazione funzionali, idonei o adeguabili alla installazione di apparecchi a condensazione, e:

1. Ribadisce che i regolamenti locali (in oggetto il Regolamento comunale d’igiene RL avverso al DPR 412/1993) devono adeguarsi alle disposizioni legislative nazionali.

2. La sentenza conferma di possibilità di deroga dallo scarico a tetto secondo quanto previsto dal DPR 412/1993

Il DPR 412/1993 (art. 5, commi 9 e 9 bis, modificato dal D.lgs n.102 del 2014consente, a talune condizioni, lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129 circa le distanze dello scarico fumi.

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La legge n. 90 del 2013 ha modificato il DPR 412/1993 ed il D.lgs n.102 del 2014 (Art. 14 Comma 8 e 9) ha modificato di nuovo i commi 9-bis e 9-ter dell'Art 5. DPR n.412 del 1993.

Il D.lgs n.102/2014 introduce nuovi casi di deroga per poter effettuare lo scarico a parete evitando lo scarico a tetto dei prodotti della combustione, da Luglio 2014 si può evitare l’uso del camino se di procede a ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione. Si potrà derogare anche in caso di installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione, a gas, e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Oltre ad ampliare i casi di deroga è stato sostituito il tanto discusso comma 9-ter, con il nuovo comma che, in 4 punti essenziali, stabilisce le caratteristiche dei generatori installabili in funzione dei casi di deroga:

1) nei casi di sostituzione di generatore individuale a gas che risultano installati antecedentemente al 31 agosto 2013, il nuovo generatore dovrà essere a camera stagna il cui rendimento sia superiore a 90+2 log Pn (3 Stelle)
2) nei casi in cui il progettista assevera l’impossibilità ad andare sul tetto; si intervenga su edifici di particolare pregio; oppure a seguito di ristrutturazioni di impianto non si possa adeguare il sistema di evacuazione fumi agli scarichi degli apparecchi a condensazione; le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh (NOx = 5)
3) installazione di un sistema ibrido compatto, le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh, e le pome di calore dovranno avere un rendimento superiore quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
4) in tutti i casi, i terminali di scarico dovranno essere posizionati in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

Potranno essere così installate caldaie di tipo tradizionale, solo in sostituzione di apparecchi esistenti, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere intallati generatori di calore a condensazione.

Premesso che la norma UNI 7129 tratta apparecchi di potenza termica inferiore a 35 Kw e che la norma UNI 11528 prevede lo scarico in parete per apparecchi di potenza compresa tra 35 e 70 Kw, il richiamo della sola UNI 7129 nega la possibilità di poter installare a parete apparecchi con potenza maggiore di 35 Kw.

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