Impianti

Legge 15 giugno 1955 n. 518

Legge 15 giugno 1955 n. 518

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

(GU n.149 del 01.07.1955)
________

Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024