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Regolamento (UE) 2022/1369

Misure coordinate di riduzione della domanda di gas

Regolamento (UE) 2022/1369 / Misure coordinate di riduzione della domanda di gas

Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas

GU L 206/1 dell'08.08.2022

Entrata in vigore: 09.08.2022

Il Regolamento si applica per un periodo di un anno a decorrere dal 09.08.2022

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di
allarme dell'Unione come livello di crisi specifico dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione.

[...]

Articolo 3 Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 4 Dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte del Consiglio

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare lo stato di allarme dell'Unione mediante una decisione di esecuzione.

2. La Commissione presenta la proposta per tale stato di allarme dell'Unione qualora ritenga che esista un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di cui all'articolo 3 e i quali deteriorano gravemente la situazione dell'approvvi­ gionamento di gas nell'Unione, ma ai quali il mercato è in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato.

3. La Commissione presenta anche una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione ove cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938 ne facciano richiesta.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione.

5. Prima di presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione, la Commissione consulta i pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 («gruppi di rischio») e il gruppo di coordinamento del gas (GCG), istituito dall'articolo 4 di tale regolamento.

6. Su proposta della Commissione, il Consiglio può, mediante una decisione di esecuzione, dichiarare la fine dello stato di allarme dell'Unione e degli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione presenta la proposta di tale decisione di esecuzione al Consiglio quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del GCG, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.

Articolo 5 Riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione

1. Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»).

2. Ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.

3. Uno Stato membro il cui sistema dell'energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell'energia elettrica di un paese terzo è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 qualora esso sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per l'operatore del sistema di trasmissione di potenza al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

4. Uno Stato membro è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 fintantoché tale Stato membro non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro.

5. Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 di un volume di gas pari alla differenza tra il suo obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022 e il volume effettivo di gas stoccato al 1o agosto 2022, qualora a tale data esso soddisfi l'obiettivo intermedio.

6. Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima.

7. Uno Stato membro può limitare la riduzione obbligatoria della domanda di otto punti percentuali, purché dimostri che la sua interconnessione con altri Stati membri misurata in condizioni di capacità continua di esportazione tecnica è inferiore al 50 % rispetto al suo consumo annuo di gas nel 2021 e che la capacità relativa agli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90 % per almeno un mese prima della notifica della deroga, a meno che lo Stato membro possa dimostrare che non vi è stata domanda e che la capacità è stata sfruttata al massimo, e che i suoi impianti di GNL nazionali sono pronti, a livello commerciale e tecnico, per ridirigere il gas verso altri Stati membri fino ai volumi richiesti dal mercato.

8. Uno Stato membro che si trova ad affrontare una crisi dell'energia elettrica può limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 al livello necessario per attenuare il rischio per l'approvvi­ gionamento di energia elettrica, ove non vi siano alternative economiche per sostituire il gas necessario per la produzione di energia elettrica senza mettere in grave pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. In tal caso, lo Stato membro notifica i motivi della limitazione e fornisce sufficienti prove delle circostanze eccezionali a giustificazione della limitazione. Ove necessario, lo Stato membro aggiorna il piano di preparazione ai rischi a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/941.

9. Uno Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione di limitare la riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8, unitamente alle prove necessarie per dimostrare il soddisfacimento delle condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Una notifica con riguardo ai paragrafi 5, 6 e 7 può già essere effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non può essere effettuata più tardi di due settimane dopo la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione. Una notifica con riguardo al paragrafo 8 può essere effettuata entro due settimane dal verificarsi di una crisi dell'energia elettrica di cui a detto paragrafo. Lo Stato membro informa della sua intenzione anche i pertinenti gruppi di rischio e il GCG.

10. Sulla base della notifica e previa consultazione dei gruppi di rischio e del GCG, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni per una limitazione a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8. La Commissione, qualora concluda che la limitazione non è giustificata, adotta un parere in cui sono indicati i motivi per cui lo Stato membro dovrebbe eliminare o modificare la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Tale parere è adottato entro 30 giorni lavorativi dalla notifica completa a norma del paragrafo 9.

11. Ove le condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 non siano più soddisfatte, lo Stato membro applica l'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2.

12. La Commissione controlla costantemente se le condizioni per una limitazione della riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono soddisfatte.

13. Alle misure di riduzione obbligatoria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8, fatti salvi i contratti a lungo termine esistenti.

Articolo 6 Misure per conseguire la riduzione della domanda

1. Lo Stato membro è libero di scegliere le misure idonee a ridurre la domanda. Le misure di cui agli articoli 3 e 5 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Lo Stato membro seleziona le misure tenendo conto dei principi di cui al regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico le misure:

a) non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b) non mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione;

c) rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda i clienti protetti.

2. Quando adotta misure di riduzione della domanda, lo Stato membro considera prioritarie quelle che interessano i clienti diversi dai clienti protetti di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938 e può altresì escludere tali clienti da tali misure basandosi su criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto della relativa importanza economica e, fra l'altro, dei seguenti elementi:

a) l'impatto di una perturbazione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;

b) i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;

c) i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;

d) le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell'Unione.

3. Nel decidere le misure di riduzione della domanda da applicare, lo Stato membro prende in considerazione misure volte a ridurre il consumo di gas nel settore dell'energia elettrica, misure volte a incoraggiare l'industria a passare ad altri combustibili, campagne di sensibilizzazione nazionali e obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento, al fine di promuovere il passaggio ad altri combustibili e ridurre il consumo da parte dell'industria.

Articolo 7 Coordinamento delle misure di riduzione della domanda

1. Gli Stati membri cooperano nell'ambito di ciascun gruppo di rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda a norma degli articoli 3 e 5.

2. Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme dell'Unione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale elaborato a norma del presente paragrafo non si applica l'articolo 8, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938.

3. Lo Stato membro consulta la Commissione e i pertinenti gruppi di rischio prima di adottare il piano di emergenza riveduto. La Commissione può indire riunioni dei gruppi di rischio e del GCG, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, per discutere questioni relative alle misure nazionali di riduzione della domanda.

Articolo 8 Monitoraggio e applicazione della normativa

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, la riduzione della domanda conseguita. I gruppi di rischio e il GCG assistono la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.

2. La Commissione richiede allo Stato membro di presentare un piano che definisca una strategia per conseguire efficacemente l'obbligo di riduzione della domanda quando, sulla base dei dati che le sono stati comunicati riguardo alla riduzione della domanda, ravvisa il rischio che esso non sia in grado di conseguire l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda di cui all'articolo 5. La Commissione richiede la presentazione di un piano che definisca una strategia per conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda di gas, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938, allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento. In entrambi i casi la Commissione formula un parere contenente osservazioni e suggerimenti sul piano presentato, e ne informa il Consiglio. Lo Stato membro interessato tiene debitamente conto dell'opinione della Commissione.

3. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 9 Riesame

Entro il 1° maggio 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvi­ gionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può in particolare proporre di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore.

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