Regolamento (UE) 2017/459
della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per la capacità esistente e incrementale. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione della capacità.
Articolo 2 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione della competente autorità nazionale di regolamentazione. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, ai punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione, nonché ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.
2. I meccanismi standardizzati di allocazione della capacità istituiti a norma del presente regolamento comprendono una procedura d'asta per i punti di interconnessione pertinenti all'interno dell'Unione e per i prodotti di capacità standard da offrire e allocare. Se è offerta capacità incrementale, possono essere utilizzati anche meccanismi alternativi di allocazione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell'allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e alla capacità incrementale. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE. 4. Nei casi in cui si fa ricorso a un meccanismo alternativo di allocazione della capacità a norma dell'articolo 30, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 37 non si applicano ai livelli di offerta, salvo decisione contraria delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione. 5. Se si applicano metodi di allocazione implicita della capacità, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 37.
6. Al fine di impedire la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali di regolamentazione possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.
GUUE L72/1 del 17.03.2017