Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale e VAS
Rete elettrica di trasmissione nazionale
L'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elettrica che, in condizioni di monopolio naturale, ha la funzione di trasportare sia l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche sia quella importata dall'estero verso le aree di consumo dove sarà utilizzata dopo la trasformazione a tensione più bassa.
La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri.
L'ambito della rete di trasmissione nazionale è stato determinato con decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) del 25 giugno 1999 ed è stato successivamente ampliato con decreti ministeriali del 23 dicembre 2002, del 27 febbraio 2009, del 27 febbraio 2009, del 16 novembre 2009, del 26 aprile 2010 e del 22 dicembre 2010.
Con decreto del Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono state attribuite in concessione alla società Terna S.p.A. (Terna)
L'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m. prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata da questa Amministrazione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la regione o le regioni interessate.
L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.
Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e VAS
Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 disciplina l'attività di programmazione degli interventi di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) prevedendo che Terna predisponga, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano di Sviluppo, con orizzonte decennale, contenente le linee di sviluppo di tale sistema infrastrutturale, tenendo conto:
- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare;
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero;
- della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
- delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto.
L’articolo 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011 prevede, inoltre, che Terna. sottoponga il Piano al Ministro dello sviluppo economico, che lo approva, acquisito il parere delle Regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in esito alla consultazione pubblica.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha stabilito, altresì, che il provvedimento di approvazione dei suddetti Piani possa essere adottato soltanto previa applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) agli stessi.
La VAS, introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE, interviene a monte delle scelte di pianificazione con l'obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione” dei piani e programmi. Nel caso specifico rappresenta uno strumento atto a promuovere uno sviluppo della rete elettrica sostenibile e compatibile con l'ambiente, condiviso con le Regioni e gli Enti Locali attraverso lo strumento della concertazione.
L'elaborazione del Rapporto Ambientale, documento chiave della procedura di VAS, avviene infatti integrando gli esiti della concertazione in merito alla ricerca condivisa di localizzazioni sostenibili per gli interventi di sviluppo della Rete. Tale processo di dialogo costante con il territorio, inoltre, favorisce il coordinamento tra la pianificazione elettrica e la pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica.
Questo Ministero, in qualità di autorità procedente, ha formalmente approvato i Piani di Sviluppo 2013, 2014 e 2015, con decreto firmato dal Ministro in data 20 novembre 2017.
Decreto ministeriale 20 novembre 2017 - Approvazione Piano di sviluppo rete elettrica di trasmissione nazionale 2013-14-15
Il decreto approva i piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013-2014-2015 predisposti dalla società Terna S.p.A
Articolo 1
1. E’ approvato il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.
2. E’ approvato il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2014 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.
3. E’ approvato il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2015 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.
Articolo 2
1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito www.mise.gov.it, con l’indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione dei Piani e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul medesimo sito, la documentazione relativa al parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese le misure adottate in merito al monitoraggio.
Articolo 3
1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Fonte: MISE