Impianti

Decreto 10 settembre 2010

Decreto 10 settembre 2010 linee guida autorizzazione impianti energie rinnovabili

Decreto 10 settembre 2010 

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

(GU n.219 del 18-09-2010)

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi.



PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1.1. L'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio.

1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17.

1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l'attivita' di produzione di energia elettrica, che e' attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi geotermici.

2. Campo di applicazione

2.1. Le modalita' amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima.
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