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Vademecum F-GAS 2019

Vadecum F GAS 2019

Vademecum Decreto F-GAS 2019

ID 7532 | 13.01.2019

Vademecum allegato sul “nuovo” Decreto F-GAS 2019, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146, con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti di Organismi di certificazione accreditati, Decreto Sanzioni, FAQ. DPR n. 146/2018 in vigore dal 24.01.2019.

 Attenzione ! Vedi Ultima revisione Vademecum F-gas

1. Persone fisiche e imprese e Registro

1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi:

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIAA)
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

Le Certificazioni/Attestati previsti per le Persone fisiche e Imprese sono rilasciati da Organismi di certificazione/attestazione accreditati.

Le persone fisiche, in base al tipo di attività F-GAS devono effettuare (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche); le Imprese (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni, in accordo con schemi di valutazione della conformità degli Organismi accreditati al rilascio della Certificazione.

1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale

N.B. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).

2. Banca dati gas fluorurati

Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.

3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio):

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

3.1. Certificazione Persone fisiche

Certificazione Persone fisiche

Fig. 1. Certificazione Persone fisiche

3.2. Certificazione Imprese

Certificazione Imprese
Fig. 2. Certificazione Imprese

3.3. Attestazione Persone fisiche

Attestazione Persone fisiche

Fig. 3. Attestazione Persone fisiche

4. Esenzioni certificazione persone fisiche

5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS

6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati

Nella tabella seguente, sono indicate le attività, i soggetti, la data per le varie tipologie Comunicazione in Banca Dati F-GAS:

Comunicazione in Banca Dati
Fig. 2. Comunicazione in Banca Dati

7. Registro apparecchiatura F-GAS

Non è più previsto il Registro Apparecchiatura F-GAS, (Vedi Registro apparecchiuature F-GAS DPR 43/2012), in quanto le informazioni F-GAS devono essere inserite in Banca Dati.

8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato


...
10. Etichettatura
...

11. Nuovi Regolamenti Tecnici 

Sono in attesa di pubblicazoione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28, RT29, RT30) sulla certificazione di persone ed imprese di ACCREDIA: vedi gli esistenti:

1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
3. Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
.....

12. Decreto Sanzioni

In attesa anche il Decreto sulle sanzioni che dovrà sostituire il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n.74 del 28.03.2013)

13. Regime transitorio


...
segue in allegato

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