Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
GU Serie Generale n.147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n. 129
Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
- alla data del 20.10.2023
- alla data del 28.01.2021
- alla data del 04.05.2019
Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), in vigore dal 22 marzo 2022, ha che all’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.
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