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Regolamento delegato (UE) 2023/2534

Regolamento delegato  UE  2023 2534

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 / Etichettatura energetica asciugabiancheria per uso domestico

ID 20817 | 22.11.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione

GU L 2023/2534 del 22.11.2023

Entrata in vigore: 1° gennaio 2024

Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° marzo 2025.

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e a gas e la fornitura di informazioni supplementari su tali asciugabiancheria per uso domestico. Si applica altresì alle asciugabiancheria per uso domestico da incasso, alle asciugabiancheria multicestello e alle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico;

b) alle asciugabiancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) alle asciugabiancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore AC/CC venduto separatamente.

[...]

Articolo 3 Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:

a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

c) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea;

d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

e) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

g) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

h) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.

2. La classe di efficienza energetica, la classe di emissione di rumore aereo e, se del caso, la classe di efficienza di condensazione di cui all’allegato II sono calcolate in conformità dell’allegato IV.

Articolo 4 Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

b) per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII.

Articolo 5 Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto, conformemente all’allegato IV.

Articolo 6 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 7 Riesame

1. La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 1° gennaio 2030.

In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

b) l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

c) la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare.

2. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione presenta al forum consultivo un indice di riparabilità per le asciugabiancheria per uso domestico e, se del caso, un progetto di proposta su un indice di riparabilità per le asciugabiancheria per uso domestico.

Articolo 8 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è abrogato.

Articolo 9 Misure di transizione

Fino al 30 giugno 2025, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, anziché essere fornita in forma cartacea insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. Tuttavia, se il distributore lo richiede, il fornitore provvede affinché la scheda prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° marzo 2025.

[...]

ALLEGATO III

Etichetta

A. Etichetta per asciugabiancheria a condensazione

1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE

Figura 1

Etichetta per asciugabiancheria a condensazione


1.1.L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I codice QR;

II marchio;

III identificativo del modello;

IV scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;

VI il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VII la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all’allegato II, con relativo logo e valore arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VIII la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo logo e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;

IX la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

X la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XI il numero del presente regolamento, vale a dire «2023/2533».

1.2. Se a un modello è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE

Figura 2

STRUTTURA DELL ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE

[...] Segue in allegato

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