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Regolamento (UE) 2023/1670

Regolamento  UE  2023 1670

Regolamento (UE) 2023/1670 / Specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone

ID 20283 | 31.08.2023

Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione 

GU L 214/47 del 31.8.2023

Entrata in vigore: 20.09.2023

Applicazione: dal 20 giugno 2025. L'articolo 6 si applica a decorrere dal 20 settembre 2023.

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a) telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c) non è progettato per essere indossato al polso;
2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall'uso mobile dei servizi internet, da un sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è accreditato o altrimenti approvato dall'autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all'hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un'unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l'uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5) «telefono cordless»: un dispositivo elettronico portatile senza filo che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni fissa;
b) è collegato a una stazione base attraverso un'interfaccia radio;
c) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno serve principalmente per la ricarica della batteria;
6) «stazione base»: un dispositivo che funge da ponte tra la connessione di rete (telefonica o internet) e uno o più ricevitori di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di router per altri dispositivi. Una stazione base di solito include anche una base di ricarica integrata per ricaricare il ricevitore;
7) «base di ricarica»: un dispositivo che funge da unità di ricarica per un singolo ricevitore di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di connessione alla rete;
8) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria;
e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
9) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello del prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;
10) «banca dati dei prodotti»: una raccolta di dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369;
11) «modello equivalente»: un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo di modello diverso.

2. Ai fini degli allegati da II a V si applicano anche le definizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4 Valutazione della conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione stabilito nell'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione stabilito nell'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato II del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di costruttori diversi.

La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.

4. La documentazione tecnica comprende inoltre le informazioni indicate nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669 nell'ordine ivi previsto. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/ 1669.

Articolo 5 Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6 Elusione

1. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà durante le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

Sono compresi, tra l'altro, i prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e di conseguenza alterare automaticamente il loro comportamento o le loro proprietà e i prodotti preimpostati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà al momento della prova.

2. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non prescrivono istruzioni di prova, specifiche per le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, che alterino il comportamento o le proprietà dei prodotti al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

È compresa, tra l'altro, la prescrizione di un intervento manuale sul prodotto in preparazione alla prova, che ne alteri il comportamento o le proprietà dal punto di vista dell'uso normale da parte dell'utente.

3. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà entro un breve periodo di tempo successivo all'immissione in servizio del prodotto, provocando un peggioramento di uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

Articolo 7 Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al 20 settembre 2023 sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 8 Riesame

Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta il risultato, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il riesame valuta in particolare:
a) la necessità di rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento per riflettere l'evoluzione del mercato;
b) l'opportunità di includere i dispositivi indossabili intelligenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e di definire per essi requisiti generici e specifici;
c) l'opportunità di stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla resistenza dei tablet alle cadute accidentali;
d) l'opportunità di aumentare la severità del requisito sulla durata della batteria in cicli;
e) l'opportunità di definire una batteria standardizzata che possa essere utilizzata in modo intercambiabile su una gamma di telefoni cellulari e tablet;
f) la necessità di definire requisiti volti a consentire o migliorare la riparazione o il potenziamento con pezzi di ricambio usati o di terzi;
g) la necessità di rivedere o ampliare l'elenco dei pezzi di ricambio, della disponibilità dei pezzi di ricambio per gruppo destinatario, comprendente riparatori professionisti e utenti finali, e delle informazioni sulla riparazione per le quali sono previsti requisiti;
h) l'inclusione di ulteriori elementi chimici negli obblighi di informazione di cui all'allegato II;
i) la necessità di includere i requisiti di affidabilità relativi ai dispositivi pieghevoli;
j) l'opportunità di imporre requisiti sul contenuto riciclato dei materiali;
k) l'opportunità di imporre ulteriori obblighi di informazione sui prezzi dei pezzi di ricambio;
l) la possibilità per i fabbricanti di rendere pubblicamente disponibili su un sito web ad accesso libero i dati per la stampa 3D di componenti in plastica (ad esempio il coperchio del vano batteria, pulsanti, ecc.), in aggiunta all'obbligo di mettere tali pezzi di ricambio a disposizione dei riparatori professionisti o degli utenti finali o come mezzo per adempiere a tale obbligo;
m) l'opportunità di vietare la serializzazione delle parti;
n) l'adeguatezza dei requisiti relativi agli aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo;
o) l'adeguatezza delle esclusioni per i dispositivi pieghevoli;
p) l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile di telefoni cellulari dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
q) l'opportunità di prorogare i periodi di disponibilità degli aggiornamenti del sistema operativo;
r) l'opportunità di prorogare il periodi di disponibilità dei pezzi di ricambio.

Articolo 9 Modifica del regolamento (UE) 2023/826

Il regolamento (UE) 2023/826 è così modificato:

all'allegato II, punto 3, la dicitura «altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali» è sostituita dalla seguente: «altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1669 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.»

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025. L'articolo 6 si applica a decorrere dal 20 settembre 2023.

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