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Direttiva (UE) 2023/959

Direttiva  UE  2023 959

Direttiva (UE) 2023/959 / Modifica direttiva EU ETS - scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

ID 19635 | 16.05.2023

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

GU L 130/134 del 16.5.2023

Entrata in vigore: 05.06.2023

Applicazione:  a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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Articolo 3 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Gli Stati membri, tuttavia, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai seguenti articoli entro il 30 giugno 2024:

a) articolo 1, punto 3), lettere da a sexies) ad a decies), della presente direttiva;

b) articolo 1, punto 29), della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE quale inserito da tale punto; e

c) articolo 1, punto 31), della presente direttiva, relativo agli allegati III e III bis della direttiva 2003/87/CE quali inseriti da tale punto.

Essi informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in conformità del primo e del secondo comma.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4 Disposizioni transitorie

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo 7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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