Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5

ID 15633 | | Visite: 19543 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/15633

DL 4 febbraio 2022 n  5

Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 / Mancata conversione

ID 15663 | 04.02.2022 / In allegato Testo in GU

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 

(GU n.29 del 04.02.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022

Abrogato

Decreto abrogato dalla Legge 4 marzo 2022 n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) pubblicata nella GU n.56 del 08.03.2022.

Mancata conversione comunicato in GU n.81 del 06.04.2022.

In allegato:

- Testo consolidato al 14.04.2022
- Comunicato mancata conversione
- DL 4 febbraio 2022 n. 55 in GU n.29 del 04.02.2022
- Bozza DL (02.02.2022)
- Comunicato stampa CdM n. 59 del 02 febbraio 2022

Allegato Testo consolidato al 14.04.2022 con le modifiche apportate dagli atti:

08/03/2022
LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n.56) In allegato testo consolidato al 14.04.2022

...

Articolato

ART. 1 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19)
ART. 2 (Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza)
ART. 3 (Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
ART. 4 (Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa)
ART. 5 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
ART. 6 (Entrata in vigore)

________

Consiglio dei ministri n. 59 del 02.02.2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola

Nelle scuole per l’infanzia

- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
- dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

- fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;

- dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

- con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

- con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

...

Collegati

Tags: Coronavirus

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Lug 09, 2025 533

Decreto ministeriale 13 novembre 2024

Decreto ministeriale 13 novembre 2024 ID 24259 | 09.07.2025 Decreto ministeriale 13 novembre 2024Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI Requisiti, modalità di accesso e criteri per la fruizione delle agevolazioni inerenti all’investimento pubblico diretto a… Leggi tutto
Lug 09, 2025 526

Decreto direttoriale 30 giugno 2025

Decreto direttoriale 30 giugno 2025 ID 24258 | 09.07.2025 Decreto direttoriale 30 giugno 2025Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Riapertura sportello (Comunicato GU n.157 del 09.07.2025) _________ Il decreto fornisce - ai sensi dell’articolo 9 del decreto 13 novembre 2024 - le… Leggi tutto
FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 760

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto
Giu 19, 2025 990

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Giu 18, 2025 853

Regolamento delegato (UE) 2025/671

Regolamento delegato (UE) 2025/671 ID 24130 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura… Leggi tutto
Giu 18, 2025 859

Regolamento delegato (UE) 2025/645

Regolamento delegato (UE) 2025/645 ID 24128 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 1006

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto