Requisiti e specifiche tecniche Impianti FER (ai fini accesso incentivi) / Aggiornati 2022
ID 16558 | 06.05.2022 / Documento allegato
Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (RED I) Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 S.O. n. 81), all'Allegato 2 (art. 10, comma 1), riporta i Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali, inerenti:
1. Impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi
2. Biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato
3. Pompe di calore
4. Solare fotovoltaico
5. Solare termico
Dal 13 Giugno 2022 i requisiti minimi per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, devono fare riferimento all’Allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (RED II) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU n.285 del 30.11.2021 - S.O. n. 42), categorie di impianti così suddivise:
1. Pompe di calore
2. Generatori di calore a biomassa
3. Collettori solari termici
4. Generatori ibridi
5. Micro-cogeneratori
Il Documento riporta i riferimenti tecnici e delle norme ante e post 13 Giugno 2022 impianti incentivati e non (Fig. 1)
(*) Requisiti minimi impianti non incentivati - non è previsto lo step del 13 giugno 2022 tra RED I e RED II (RED II dal 15.12.2021, riferimento il Decreto 26 giugno 2015 - vedasi Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 Allegato IV p. 1)
Fig. 1 - Timeline applicazione Requisiti Minimi (RM) impianti FER incentivati e non
Art. 29 (Requisiti e specifiche tecniche)
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore 15 Dicembre 2021 / decorrenza 13 Giugno 2022), gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all’Allegato IV.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’articolo 10 e l’Allegato 2 al Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)
1. Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi
2. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi
...
_______
Fino al 13 Giugno 2022 / Impianti incentivati
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28
ALLEGATO 2 (art. 10, comma 1) Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali
1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la produzione di energia termica ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) efficienza di conversione non inferiore all'85%;
b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (Decreto 7 novembre 2017 n. 186 / ndr)
2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' richiesta la conformita' alle classi di qualita' A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 (1) per il pellet e UNI EN 14961- 4 (2) per il cippato.
3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura e' consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009 (vedasi Decreto 19 febbraio 2007 / ndr), cosi' come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformita' alla norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella;
b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nella tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 (vedasi Decreto 19 febbraio 2007 / ndr), cosi' come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni sopra indicate:
- UNI EN 12309-2:2008 (3): per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 14511:2008 (4) per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica (5), si procede in base alla UNI EN 14511: 2008 (4) (5), utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.
c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria e' richiesto un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione;
d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui al presente comma sono ridotti del 5 per cento.
4. Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:
a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;
b) a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;
5. Per il solare termico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:
a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) i pannelli solari presentano un'attestazione di conformita' alle norme UNI EN 12975 (6) o UNI EN 12976 (7) che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti;
e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI e' sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.
6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura e' consentito, a condizione che, a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.
7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), e' comprovato tramite attestazione rilasciata da laboratori accreditati da organismi di accreditamento appartenenti allo European Co-operation for Accreditation (EA), (quale ACCREDIAS in IT / ndr) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione deve essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto della suddetta attestazione.
Il Solar Keymark è una certificazione per collettori e sistemi solari termici sviluppata da ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) e da CEN (European Committee for Standardisation) che ha l’obiettivo di uniformare i dati tecnici dei prodotti solari.
Il Solar Keymark per gli impianti solari termici definisce esclusivamente i requisiti di qualità dei collettori solari secondo normativa EN 12975-2 e dei sistemi “factory made” (realizzati in stabilimento secondo normativa EN 12976-2). Si tratta dell’unico marchio riconosciuto dalla Comunità Europea capace di garantire ai consumatori durata e affidabilità dei prodotti, oltre alla sicurezza di prestazioni e rendimenti misurati con metodologie validate e certificate. Nello specifico, nel certificato è indicato il rendimento del collettore a diverse temperature ed irraggiamenti solari e una stima dell'energia termica che il collettore produrrebbe se installato in condizioni di riferimento in quattro diverse località europee (Atene, Davos, Stoccolma e Würzburg).
Art. 290 (disposizioni transitorie e finali)
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto (Decreto 7 novembre 2017 n. 186 / ndr).
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.
Sostituita da UNI EN ISO 17225-2:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 2: Classificazione del pellet di legno
Sostituita da UNI EN ISO 17225-4:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 4: Classificazione del cippato di legno
UNI EN 12309-2:2015
Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 2: Sicurezza
Sostituita da UNI EN 14511-1:2018 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 1: Termini e definizioni
UNI EN 16905-1:2017
Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas - Parte 1: Termini e definizioni
UNI EN 16905-2:2020
Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas - Parte 2: Sicurezza
UNI EN 16905-3:2017
Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas - Parte 3: Condizioni di prova
UNI EN 16905-4:2017
Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas - Parte 4: Metodi di prova
UNI EN 16905-5:2017
Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas - Parte 5: Calcolo del rendimento stagionale in modalità riscaldamento e raffrescamento
In vigore:
UNI EN 12975:2022 Collettori solari - Requisiti generali
UNI EN 12975-2:2006
Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova
In vigore:
UNI EN 12976-1:2022 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 12976-2:2019 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova
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Dal 13 Giugno 2022 / Impianti incentivati
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 / Decreto RED II
Allegato IV - Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
1. Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi
1. Gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento che non accedono a incentivi pubblici rispettano i requisiti minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
2. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi
Pompe di calore
1. Per le pompe di calore, l’accesso agli incentivi pubblici è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti minimi:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1.
La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.
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