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Omologazioni e verifiche impianti elettrici in Zone ATEX

Omologazioni verifiche impianti elettrici zone ATEX

Omologazioni e verifiche impianti elettrici in Zone ATEX / Schemi

ID 14063 | 19.07.2021 / Documento completo allegato

Documento sulla omologazione e verifiche di impianti elettrici in zone ATEX ai sensi dell'Art. 296 Verifiche del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Le installazioni elettriche (impianti elettrici) messe in servizio in aree con pericolo di esplosione classificate 0, 1, 20, 21, devono obbligatoriamente essere omologate dall'ASL/ARPA competente (Art. 296 del D.Lgs. 81/2008 e Art. 5 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr).

Il datore di lavoro invia segnalazione all'ASL solamente nel caso di nuovo impianto e, per gli impianti esistenti, solo nel caso di modifiche non riconducibili a manutenzione ordinaria o straordinaria (vedi Art. 8 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr). L'omologazione viene successivamente effettuata, previo accordo sulle modalità e i tempi di accesso all'impianto, da parte del personale tecnico ASL/ARPA.

L'Art. 8 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Il datore di lavoro e' tenuto inoltre ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni rivolgendosi all'ASL o all'ARPA od ad eventuali soggetti abilitati per le verifiche periodiche (vedi Artt. 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr)

Fig  1   Schema omologazione   verifiche periodiche Impianti elettrici luoghi di lavoro Zone ATEX

Fig. 1 - Schema omologazione e verifiche periodiche Impianti elettrici luoghi di lavoro in Zone ATEX 

(*) Modiche sostanziali: modifiche che eccedono l’ordinaria e straordinaria manutenzione

(**) 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dai soggetti abilitati sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;c) richiesta del datore del lavoro

Nota   Impianti elettrici in Zone 2 e ee non sono soggetti al DPR 462 2001

segue in allegato

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