Linee guida UE Ristrutturazione degli edifici
Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127/34 del 16.05.2019)
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Introduzione
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia («direttiva Prestazione energetica nell'edilizia» o «la direttiva») obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti.
La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica («direttiva Efficienza energetica») contiene disposizioni relative alla ristrutturazione di edifici e strategie a lungo termine per la mobilitazione di investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.
Le direttive Prestazione energetica nell'edilizia e Efficienza energetica sono state modificate dalla direttiva (UE) 2018/844, entrata in vigore il 9 luglio 2018.
L'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia definisce un quadro d'azione per le strategie di ristrutturazione a lungo termine (SRLT) per sostenere il rinnovamento del parco immobiliare nazionale con edifici ad alta efficienza energetica e decarbonizzati entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi di tutti gli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building). In conformità con la direttiva, le strategie verranno sostenute da meccanismi finanziari per la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione di edifici necessari per il raggiungimento di questi obiettivi.
In conformità con l'articolo 10 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, sono necessarie politiche e misure per:
a) ancorare le misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti;
b) consentire la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, di determinati edifici; e
c) mettere a disposizione dati aggregati e resi anonimi.
Conformemente all'articolo 20 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, è necessario fornire informazioni a proprietari o locatari di edifici o di unità abitative mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.
La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia delinea un quadro generale comune per la definizione della prestazione energetica degli edifici, stabilendo anche gli indicatori e i calcoli da utilizzare.
Le presenti linee guida ne supportano l'applicazione corretta nei quadri normativi regionali e nazionali e rispecchiano le opinioni della Commissione. Esse non modificano gli effetti giuridici della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia e non recano pregiudizio all'interpretazione vincolante degli articoli 2 bis, 10 e 20 e dell'allegato I da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Strategie di ristrutturazione a lungo termine
L'obbligo in capo agli Stati membri di definire un'SRLT del proprio parco immobiliare nazionale, già imposto dalla direttiva Efficienza energetica, è stato inserito nella direttiva Prestazione energetica nell'edilizia. L'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844 ha introdotto nella direttiva Prestazione energetica nell'edilizia un nuovo articolo 2 bis sulle SRLT e ha abrogato l'articolo 4 della direttiva Efficienza energetica che obbligava gli Stati membri a stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.
La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia ora comprende:
b) nuovi riferimenti a:
i) salute, sicurezza e qualità dell'aria;
ii) iniziative volte alla promozione di tecnologie intelligenti, competenze e formazione;
iii) politiche rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;
iv) problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi;
v) fallimenti del mercato; e
vi) edifici pubblici.
Strategie solide di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero accelerare la ristrutturazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti, attualmente caratterizzati a un tasso di ristrutturazione esiguo, e garantire un aumento delle ristrutturazioni profonde. La strategia non è un fine in sé, ma il punto iniziale di un'azione più forte.
Ambito di applicazione
La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia amplia l'ambito di applicazione delle SRLT degli Stati membri.
Analogamente alle strategie di cui all'articolo 4 della direttiva Efficienza energetica, le SRLT si applicano al parco nazionale di edifici pubblici e privati, residenziali e non residenziali. Tuttavia, la direttiva Prestazione energetica nell'edilizia modificata introduce nuovi e più ampi obblighi e identifica nuovi settori e nuove azioni da includere nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine.
Ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, gli Stati membri devono, inter alia:
a) definire una strategia complessiva che miri a ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050 e la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
b) fissare una tabella di marcia con misure, indicatori di progresso misurabili e tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050;
c) effettuare una consultazione pubblica sulla strategia prima di presentarla alla Commissione e definire le modalità per un'ulteriore consultazione inclusiva durante l'attuazione;
d) facilitare l'accesso a meccanismi mediante finanziamenti intelligenti a sostegno della mobilitazione degli investimenti; e
e) presentare la strategia nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati definitivi per l'energia e il clima (PNEC) e fornire informazioni sull'applicazione nelle rispettive relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima.
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