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Impianti termici: Libretto di impianto e Libretto matricolare

Impianti termici   Libretto di impianto climatizzazione e Libretto matricolare

Impianti termici: Libretto di impianto di climatizzazione e Libretto matricolare

ID 18344 | 11.12.2022 / In allegato

Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione sono due Libretti distinti per gli impianti termici / generatori di calore.

Il Libretto matricolare (aspetto di sicurezza) è previsto ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 in caso di installazione di generatori di calore Pot. > 35 kW dopo denuncia INAIL.

Il Libretto di impianto per la climatizzazione è previsto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 per tutti gli impianti termici, ed è “sostanzialmente” legato all’efficienza energetica dello stesso (e manutenzione), non è prevista denuncia.
E’ da evidenziare anche la parte di PI non è trattata nel presente documento.

A. Libretto di impianto per la climatizzazione

DPR 16 aprile 2013 n. 74 (GU n. 149 del 27.06.2013) definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari 

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, i modelli sono stati definiti con il Decreto 10 febbraio 2014.

B. Libretto matricolare

D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) definisce le Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. 

Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica di Pot. > 30.000 kcal/h (35 Kw) deve essere effettuata denuncia all'Associazione per il controllo della combustione (ANCC / ora INAiL - ndr)  (Art. 18).

Unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente. Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole. (Art. 22)

Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione (indipendentemente dal tipo di ambiente: vita o lavoro)

Fig  1  Libretto matricolare  D M  01 dicembre 1975  e Libretto di impianto  DPR 16 aprile 2013 n  74

Fig. 1. Libretto matricolare (D.M. 01 dicembre 1975) e Libretto di impianto (DPR 16 aprile 2013 n. 74)

Verifica periodica quinquennale impianti termici D.M. 01 dicembre 1975
(ambienti di vita / Lavoro non di processo)

Fig  2  Verifica periodica quinquennale D M  01 dicembre 1975 ambienti di vita o lavoro non processo   Previsione

(*) solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

Fig. 2. Verifica periodica quinquennale D.M. 01 dicembre 1975 ambienti di vita o lavoro non di processo - Previsione

Verifiche periodiche

La tabella riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.

 

OBBLIGO VERIFICA PERIODICA

 

 

luogo di installazione impianto

P ≤ 35 kW

35 kW < P ≤ 116 kW

P > 116 kW

Riferimento legislativo

Soggetto verificatore

ambienti di vita (es. abitazioni, ecc.)

No

Sì, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

art. 22 D.M. 1.12.1975

ASL

ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi[1])

No

No

art. 22 D.M. 1.12.1975

ASL

ambienti di lavoro (impianti asserviti a un processo produttivo[2])

No

No

art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011

ASL o Soggetti Abilitati [3]

Tabella 1 Adempimenti verifiche periodiche impianti termici

Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 01 dicembre 1975). La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data: di rilascio del libretto matricolare o dell'ultima verifica di ASL.

Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, uffici aziendali) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01 dicembre 1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kWle verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ASL, come chiarito dal Ministero del lavoro (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012).

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare [4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica [5] rilasciato da INAIL ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08.

Note

[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;

[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;

[3] di cui dell’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011;

[4] gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 01 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al D.M. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal D.M. 01 dicembre 1975 stesso.

[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.
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Denuncia INAIL D.M. 01 dicembre 1975

Denuncia INAIL D M  01 dicembre 1975

D.M. 01 dicembre 1975

Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda, aventi potenzialità complessiva dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell' impianto, deve essere presentata una denuncia all'INAIL a cura dell'installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un termotecnico.

Tale domanda deve essere inoltrata all'INAIL quando:

- si installa un nuovo impianto;
- si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.

In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato. Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all'INAIL competente per territorio. In seguito, l'INAIL deve esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì all'omologazione dell'impianto.
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