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Impianti ante 1990: adeguamento e status

Impianti ante 1990 adeguamento e status

Impianti ante 1990: adeguamento e status

Gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile (attività produttive, ecc) devono ad oggi essere stati adeguati secondo quanto aveva previsto la Legge n. 46/90. Gli step delle norme in vigore dal 1990 ad oggi.

Si ripercorre la normativa relativa agli impianti a partire dalla Legge n. 46/90 (abrogata dal DM n. 37/2008) che prevedeva all'Art. 7 comma 3 l'obbligo di adeguamento degli impianti entro 3 anni dalla data di entrata in vigore (13 marzo 1990). Tale termine (13 marzo 1993) è stato prorogato dalla Legge n. 25/1996 che ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. La Legge n. 266/1977, ha differito, per ultimo, il termine di adeguamento al 31 dicembre 1998.

Impianti ante 1990  Status
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 1.  Legge n. 46/1990 | Norme per la sicurezza degli impianti

Nella Legge n. 46/90 la previsione di adeguamento degli impianti esistenti riguardava tutti gli impianti (art. 7, comma 3).

 2.  D.P.R. n. 447/1991 | Regolamento di attuazione Legge n. 46/1990

Il Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 (Art. 15 Regolamento di attuazione da emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore), è il DPR n. 447/1991 che aveva previsto le modalità di adeguamento, e, per soli impianti elettrici, un criterio per stabilire se potevano considerarsi già adeguati (art. 5, comma 8 del DPR n. 447/91).

(*) E’ necessario anche l’impianto di terra, in coordinamento con l'interruttore differenziale.

 3.  D.P.R. n. 392/1994 | Adeguamento dichiarato mediante Atto notorietà

Con il D.P.R. n.  392/1994 è previsto che per gli impianti già conformi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 46/90 si possa emettere Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'adeguamento già avvento o per impianti già conformi (vedesi es. Modello Allegato).

 4.  Legge n. 25/1996 | Proroga termini adeguamento Legge n. 46/1990

 5.  Legge n. 266/1997 | Proroga termini adeguamento Legge n. 46/1990 | Ultimo

La Legge 7 agosto 1997 n. 266 concernente "Interventi urgenti per l'economia" (GU n.186 dell'11 agosto 1997) all''art. 31, primo comma, differisce al 31 dicembre 1998 il termine per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici civili, che, originariamente fissato dall'art. 7, comma 3, della Legge 5 marzo 1990 n. 46, in tre anni, è stato più volte prorogato.

Sempre la citata legge n. 266/97, al secondo comma dell'art. 31, estende anche agli edifici scolastici di proprietà privata la proroga, al 31 dicembre 1999, del termine per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti; agevolazione che la Legge n. 649/96, aveva riservato ai soli fabbricati di proprietà pubblica.

 6.  DM n. 37/2008 | Decreto Impianti

Il DM n. 37/2008 riportata di impianti adeguati e non che devono essere adeguati, la previsione è coerente all’epoca della sua entrata in vigore (27/3/2008) in quanto era comunque già esaurito il periodo previsto per l'adeguamento della Legge n. 46/90 anche se rimane traccia del fatto che per i soli impianti elettrici si considerano adeguati se sono soddisfatti i requisiti minimi dettati dall’art. 6, comma 3.

 7.  Stato attuale

Agli impianti dopo eventuali lavori di adeguamento di cui alla Legge n. 46/1990, (come detto i criteri erano previsti solo per gli impianti elettrici) doveva corrispondere una dichiarazione di conformità, quindi:

- tutti gli impianti devono essere stati adeguati
- agli interventi di adeguamento doveva corrispondere una dichiarazione di conformità
- per gli impianti che, a tutt’oggi non hanno una dichiarazione di conformità, si deve fare una dichiarazione di rispondenza
- tuttavia a chi il 13 marzo 1990 disponeva di un impianto elettrico già conforme non era (e non è ex lege) richiesto alcunché infatti:
- - ai sensi della Legge 46/90 gli impianti dovevano essere adeguati, ma per quelli precedenti l’entrata in vigore non esisteva alcun obbligo di disporre di documentazione che lo attestasse
- - solo per gli interventi di adeguamento (e non) eseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 esiste l’obbligo giuridico di disporre della relativa dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.

Il DM n. 37/2008 non ha poi modificato la situazione dal momento che la dichiarazione di rispondenza da esso introdotta è applicabile solo agli impianti (che lo richiedevano) installati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo 2008 ovvero durante il periodo di vigenza della Legge n. 46/90.

Ad oggi, se esistono dubbi sulla conformità di un impianto, non si ha Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di rispondenza, il responsabile di un impianto (condomino o amministratore) dovrebbe richiedere ad un professionista una verifica degli impianti ed una l’attestazione che lo stesso è conforme alla regola dell’arte. In caso di non conformità l'impianti deve essere adeguato post legem.

Tale azione non ha a che vedere né con gli obblighi di legge né con la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza, documenti che invece hanno un preciso valore giuridico.

 7.1  Dichiarazione di rispondenza
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 8.  Sanzioni
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 9.  Altro

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