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Dichiarazione di adeguatezza Impianti

Dichiarazione adeguatezza

Dichiarazione di adeguatezza Impianti in media tensione

Dichiarazione di adeguatezza e aspetti tecnici dell'adeguamento degli impianti.

Che cos'è la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell'impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con:

- il comma 35.1 dell'allegato A alla delibera 333/07 e l'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08;
- oppure con il comma 35.2 della delibera 333/07.

Un fac-simile della dichiarazione di adeguatezza è disponibile nell'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08 (versione modificata dalla delibera ARG/elt 119/08).

È necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza?

L'invio della dichiarazione di adeguatezza non è un obbligo per il cliente in media tensione, ma affinché il distributore possa considerare un impianto adeguato è necessario che il cliente in media tensione invii la dichiarazione di adeguatezza. In ogni caso non è necessario inviare la dichiarazione solo se la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006.

A chi inviare la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza deve essere inviata al proprio distributore di energia elettrica. L'indirizzo è disponibile sulla bolletta e sul sito internet del distributore, anche nella eventuale sezione personale dedicata al cliente. Se il distributore non dispone di un sito internet l'indirizzo cui inviare la dichiarazione di adeguatezza viene trasmesso al cliente in formato cartaceo unitamente ai documenti di fatturazione.

Indirizzi dei distributori cui inviare la dichiarazione di adeguatezza

Chi rilascia la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata da uno di questi soggetti abilitati:

- responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ("ex Legge 46/90") per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;

- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;

- responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

Come si fa ad adeguare il proprio impianto elettrico?

Impianti con potenza disponibile superiore o uguale a 400 kW (comma 35.1 dell'allegato A alla delibera 333/07 e allegato C alla delibera ARG/elt 33/08)

Per adeguare il proprio impianto, è possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato che può rilasciare la dichiarazione di adeguatezza. Nel caso di un impresa installatrice, in relazione alle caratteristiche dell'impianto può proporre di:

i. Effettuare le verifiche e le prove previste nell'allegato B della Norma CEI 0-16: in caso di esito positivo, verrà rilasciato un report di prova nel quale devono essere riportate le verifiche sui tempi di intervento del sistema SPG+DG effettuate con apposito strumento. Tale soluzione è la più economica, ma richiede che l'impresa installatrice disponga dello strumento di misura.

ii. Se l'impianto non supera le verifiche su TA, TO (TV) e relè, sarà necessario sostituire l'SPG (sostituzione di relè di protezione, TA di fase e TA omopolare, eventualmente TV) con dispositivi conformi, prima di procedere nuovamente all'effettazione delle prove (vd. punto i);

iii. Se l'impianto non supera ancora le verifiche sarà necessario sostituire anche il Dispositivo Generale (DG) con una nuova cella MT.

A valle dell'attuazione di queste misure, l'installatore abilitato rilascia la dichiarazione di adeguatezza che deve essere inviata al distributore.

Impianti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW (comma 35.2)

Se gli impianti hanno le caratteristiche previste dal comma 35.2 - cioè sono dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili o di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito, hanno un solo trasformatore MT/BT, hanno una connessione in cavo di lunghezza non superiore a 20 m tra interruttore e trasformatore - hanno facoltà di deroga rispetto alle previsioni suddette del comma 35.1. In questo caso è sufficiente effettuare la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 (Vedi a seguire).

Quali parti dell'impianto devono essere adeguate?

In sintesi, occorre verificare e, se necessario, adeguare il Dispositivo Generale (DG) e la Protezione Generale (PG) della apparecchiatura posta in cabina di ricezione alle prescrizioni del comma 35.1 della delibera 333/07.
I requisiti minimi del DG, del sistema di PG e le prove sul complesso DG+PG sono dettagliati nell'allegato C della delibera ARG/elt 33/08.

Esistono dei casi particolari che non comportano la modifica o la sostituzione completa del sistema DG+PG?

I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare all'adeguamento del Dispositivo Generale (DG) e della Protezione Generale (PG) se l'impianto risponde alle caratteristiche tecniche minime del comma 35.2 dell'allegato A alla delibera 333/07 e viene manutenuto ai sensi della norma CEI 0-15. Le schede da compilare, secondo la periodicità indicata dalla stessa norma CEI 0-15, sono F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS oppure F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR.

La dichiarazione di adeguatezza può essere revocata?

Il distributore ha il diritto di effettuare controlli di rispondenza tra dichiarazione di adeguatezza e le effettive installazioni e di revocare le dichiarazioni di adeguatezza non conformi ai requisiti tecnici. In tale eventualità verrà revocato al cliente il diritto di indennizzo per tutto l'anno in corso e fintanto che non invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza. Il cliente sarà tenuto a pagare il CTS a partire dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo che ha revocato la dichiarazione di adeguatezza.

La dichiarazione di adeguatezza ha limiti temporali di validità?

No, salvo la revoca da parte del distributore a seguito di controlli.

La dichiarazione di adeguatezza deve però essere rinnovata in caso di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto.

ARERA 2018



CEI 0-16
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica

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