Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio gas: entro il 1° Febbraio 2023
ID 17614 | 17.09.2022 / In allegato
La Commissione europea con il Regolamento (UE) 2022/1032 che ha modificato il Regolamento (UE) 2017/1938 ed il Regolamento (CE) n. 715/2009 ha stabilito un obbligo di stoccaggio minimo per gli Stati Membri al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas prima dell’inverno e di essere meglio preparati a difficoltà impreviste e potenzialmente più durature.
Poiché gli impianti di stoccaggio del gas sono infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, gli Stati Membri dovranno garantire che tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio siano in possesso di una certificazione rilasciata dall’autorità designata dallo Stato Membro interessato (autorità di certificazione).
In particolare, il Regolamento (UE) 2022/1032 stabilisce che ciascun gestore del sistema di stoccaggio compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato:
1. Secondo la procedura stabilita dall'Art. 3 bis Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio
o
2. dall'autorità di regolamentazione nazionale (autorità di certificazione / ndr)
o
3. da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1938 (autorità di certificazione / ndr).
In particolare l'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30% della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9 dell'art. 3-bis del Regolamento 715/2009.
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Articolo 2 Modifiche del Regolamento (CE) n. 715/2009
Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:
1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio
1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (in entrambi i casi “autorità di certificazione”).
Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.
2. L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30% della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.
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Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280/1 del 28.10.2017)
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211/36 del 14.8.2009)
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