CEI 64-21: Impianti elettrici adeguati a persone con disabilità/specifiche necessità / Ed. Agosto 2021
ID 8473 | 05.08.2021 / Documento allegato aggiornato CEI 64-21:2021 (versione Red-Line*)
Documento aggiornato alla nuova norme CEI 64-21:2021 (trasformazione da Specifica Tecnica 2016 a Norma 2021) in versione Red-Line* con le modifiche apportate.
(*) Legenda Versione Red Line:
1. Rosso: nuovi periodi/parole aggiunte
2. Rosso barrato: periodi/parole modificate/eliminate
È stata pubblicata a Luglio 2021 la nuova Norma CEI 64-21 che fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità nei casi in cui vengano espressamente richieste dal committente.
Queste prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano le prescrizioni riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Specifica Tecnica CEI 64-21:2016-12.
Il Documento allegato illustra le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (nel seguito PNA). La Norma tiene conto del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche per il superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
CEI 64-21: Impianti adeguati a persone con disabilità/specifiche necessità
CEI 64-21 “Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità“.
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CEI 64-21 “Ambienti residenziali - Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità“.
1. Campo di applicazione
La presente Norma fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (nel seguito PNA), nei casi in cui vengano espressamente richieste dal committente.
NOTA 1
Sono incluse nel campo di applicazione della presente norma anche interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing quali per esempio quelle previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112.
Quest’ultimo indicherà le proprie esigenze al progettista e all’installatore al fine di concordare l’impianto che corrisponda alle stesse.
Queste prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano le prescrizioni riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.
NOTA 2
In Italia la materia è regolata dal Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
La presente Norma (Specifica Tecnica) ha quindi tenuto in conto dei requisiti ivi contenuti.
NOTA 3
Per rispettare le prescrizioni di questa Norma (Specifica Tecnica) può essere opportuno includere alcune funzioni domotiche nell’impianto.
Le prescrizioni della presente Norma (Specifica Tecnica) si applicano:
- Ai nuovi impianti;
- Ai rifacimenti o modifiche di impianti esistenti.
Le prescrizioni della presente Norma (Specifica Tecnica) non si applicano: Agli impianti nelle unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 37", qualora dette prescrizioni non abbiano impatto sulle strutture oggetto di tutela e non siano in contrasto con le prescrizioni specifiche per tali impianti.
NOTA 4
Per le unità immobiliari all’interno delle quali si eseguono anche trattamenti medici vedere la Sezione 710 della Norma CEI 64-8 e alla Guida CEI 64-56.
NOTA 5
Per un approfondimento dell'argomento, si può fare riferimento alla seguente bibliografia:
- International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, OMS 2001)
- Legge n.18 del 3 Marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. Definizioni
Persona con disabilità o specifiche necessità (PNA): persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale in forma permanente o temporanea, causata da infortuni, menomazioni, malattie o per età avanzata, non in grado di fruire degli spazi in cui risiede e delle relative attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
La definizione tiene in conto del Decreto Ministeriale - M inistero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Disabilità: conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di una persona (salute, disturbi, lesioni, traumi, ecc.), i suoi fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive la persona. [Legge n.18 del 3 Marzo 2009]
NOTA
I dispositivi di assistenza non eliminano la disabilità ma possono rimuovere limitazioni fisiche in ambienti specifici.
NOTA
Questa definizione include persone che necessitano di assistenza di tipo principalmente domestico senza la necessità di cure che comportino i benefici di una assistenza presso un centro specializzato.
persona di età avanzata con poca forza fisica, difficoltà nel movimento, problemi di equilibrio, ma senza difficoltà cognitive
PNA a causa di difficoltà motoria negli arti inferiori (D2)
persona con difficoltà di movimento degli arti inferiori e che comporti l’utilizzo di ausili esterni quali ad esempio sedie a rotelle o deambulatore
PNA a causa di difficoltà motoria negli arti superiori (D3)
persona con difficoltà nell’uso di ambedue gli arti superiori
PNA a causa di difficoltà nella percezione visiva (D4)
persona con un visus residuo visivo, non superiore a 2/10 oppure una riduzione del campo visivo non superiore al 50%
NOTA
Questa definizione corrisponde a quelle di ipovedenti gravi o medio gravi cui alla legge n.138 del 3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.
PNA a causa di cecità (D5)
persona con un visus residuo visivo, non superiore a 1/20 oppure un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%
Questa definizione corrisponde a quelle di ciechi assoluti o parziali cui alla legge n.138 del 3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"
PNA a causa di sordità parziale (D6)
persona con difficoltà nel percepire i suoni e le parole dovuta a disfunzione dell’apparato uditivo
PNA a causa di sordità totale (D7)
persona con incapacità nel percepire i suoni e le parole dovuta a disfunzione dell’apparato uditivo
PNA a causa dell’incapacità o difficoltà di parlare (D8)
persona con incapacità o difficoltà di comunicare per mezzo della voce o della parola
PNA a causa di difficoltà cognitive (D9)
persona con difficoltà cognitive che possono manifestare comportamenti imprevedibili in grado di mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità
Persona di supporto
persona che dà supporto o soccorso alla persona PNA nel caso in cui la stessa si trovi nella necessità di aiuto NOTA Esempi di persona di supporto sono parenti o personale di assistenza (es. badante).
in mancanza dei quali sarebbe compromessa la sicurezza delle persone deboli o limitata la loro capacità di interazione con l’ambiente
Configurazione
condizione dell’impianto raggiungibile attraverso azioni che riducono il numero di interventi per ottenere uno stato desiderato o auspicabile
Configurazione di allarme
condizione nella quale l’impianto deve essere in grado di fare fronte ad un evento indesiderato, per esempio fuga di gas, allagamento, rischio di incendio ecc.
Adattabilità (impiantistica)
la possibilità di modificare nel tempo le funzionalità abitative avendo già disponibile una rete cablata (esempio: cablaggio strutturato, bus e alimentazione elettrica) e/o una rete senza fili (wireless) che permette di accrescere, in un secondo momento, il numero di funzionalità ed automazioni domestiche.
Accessibilità (impiantistica)
la possibilità di utilizzare i dispositivi e le funzionalità presenti in modo tale da garantire quanto più possibile l’autonomia domestica delle persone PNA.
...
4. Punto di consegna dell’energia
In considerazione della particolarità degli utenti è necessario prestare la massima attenzione alle modalità di realizzazione della conduttura posta tra il punto di consegna dell’energia e il quadro dell’unità abitativa e alle modalità di protezione della stessa, ponendo particolare attenzione rispetto ai temi legati al rischio di incendio e alla selettività delle protezioni.
Si ricorda che in casi particolari è possibile richiedere ai Distributori di non procedere all’installazione del dispositivo limitatore all’interno del gruppo di misura.
I circuiti che transitano nella stessa conduttura devono avere il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti anche sul conduttore di neutro. Questa misura non è necessaria se ogni circuito è protetto da un proprio dispositivo differenziale. Il centro del quadro dell’unità abitativa dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 0,75 m e 1,4 m dal piano di calpestio. Il comando degli interruttori non dovrà trovarsi ad una altezza superiore a 1,4 m dal piano di calpestio.
L’utilizzo di fusibili è ammesso solo qualora questi siano installati a bordo di singoli apparecchi e servano esclusivamente alla protezione degli stessi. (Nota 2)
NOTA 2
Si raccomanda di separare il circuito di alimentazione di eventuali apparecchiature elettromedicali. (Nota 3)
Gli interruttori differenziali devono essere del tipo caratterizzato da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi secondo le indicazioni del costruttore e/o dotati di ARD (dispositivi di richiusura automatica) provvisti di mezzi di valutazione della corrente.
È opportuno valutare la possibilità di (si consiglia di) installare su ogni linea interruttori del tipo magnetotermico-differenziale.
NOTA 3
Tale valutazione deve tenere conto delle eventuali esigenze quali ad esempio ma in modo non esaustivo, la necessità di continuità di servizio ecc.
Al fine di ridurre l’impatto delle barriere architettoniche, l’unità abitativa deve essere dotata di una o più delle funzioni descritte nei paragrafi da 6.1 a 6.7.
Per soddisfare le prescrizioni di questo paragrafo, si raccomanda la predisposizione di un sistema integrato di sensori per riconoscimento e segnalazione ostacoli.
6.1 Videocitofonia/citofonia
L’unità abitativa deve essere dotata di sistema citofonico o videocitofonico. Nel caso di disabilità di tipo D1 (PNA di età avanzata), D2 (PNA a causa di difficoltà motoria negli arti inferiori) e D3 (PNA a causa di difficoltà motoria negli arti superiori) il centro della postazione videocitofonia/citofonia interna dovrà essere posizionata ad un’altezza compresa tra 110 cm e 130 cm rispetto al piano di calpestio. In alternativa, il sistema dovrà consentire alla persona PNA di rispondere ad una eventuale chiamata mediante dispositivi portatili. Nel caso di persona PNAdi tipo D9 (PNA a causa di difficoltà cognitive) l’unità abitativa dovrà essere dotata di sistema videocitofonico con dispositivo fisso e portatile.
NOTA 1
Il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 consiglia una altezza di installazione pari a 120 cm rispetto al piano del calpestio.
NOTA 2
Si raccomanda l’installazione di una postazione videocitofonica aggiuntiva all’interno della camera da letto.
NOTA 3
Si fa presente che sono in fase di sviluppo dispositivi che consentono il riconoscimento del contatto mediante i parametri biometrici (viso, voce, impronta digitale...). Compatibilmente con lo stato dell’arte e la disponibilità di tale tecnologia, sarà opportuno valutarne l’impiego.
6.2 Dispositivi di comando
Ove richiesto (vedere tabella A),i dispositivi utilizzati per il comando delle luci, per l’attuazione di carichi (es. tapparelle), per il campanello e per scopi similari dovranno:
- Nel caso di persona PNA di tipo D1 (PNA di età avanzata) e D2 (PNA a causa di difficoltà motoria negli arti inferiori) il centro del dispositivo dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 75 cm e 140 cm rispetto al piano di calpestio, in posizione facilmente raggiungibile e manovrabile. In alternativa i dispositivi di comando dovranno essere del tipo comandabile a distanza.
NOTA 1
Si consiglia una altezza di installazione pari a 100 cm rispetto al piano del calpestio.
NOTA 1
- Inoltre punti presa previsti come inaccessibili e i punti di alimentazione diretti devono essere controllati da interruttori di comando che devono essere in posizione facilmente raggiungibile.
- Nel caso di persona PNA di tipo D3 (PNA a causa di difficoltà motoria negli arti superiori) deve essere adeguato alla sua disabilità.
NOTA 3
Per esempio deve essere di dimensioni adeguate o comandabile a distanza (es. mediante la voce, e/o altri segnali sonori, ecc.).
Ad esempio:
- dispositivi con dimensioni maggiori nel caso di persone con difficoltà ad utilizzare gli arti superiori;
- dispositivi azionabili a distanza (es. comandi vocali o i dispositivi portatili) nel caso di persone impossibilitati ad usare gli arti superiori.
NOTA 2
Il tipo di comando utilizzato dovrà essere indicato nella documentazione tecnica.
- Nel caso di persona PNA di tipo D5 (PNA a causa di cecità) l’avvenuta attuazione deve essere segnalata mediante apposita indicazione acustica temporanea.
6.3 Accessi esterni
Ove richiesto (vedere tabella A), l’eventuale cancello di ingresso alla proprietà, la porta di ingresso all’unità abitativa e, nel caso di condomini, la porta di accesso alle parti comuni devono essere provvisti di un sistema di apertura automatico del battente e che consenta l’apertura senza l’utilizzo di chiavi per serrature meccaniche. Tali accessi devono prevedere una richiusura ritardata.
6.4 Porte interne
Ove richiesto (vedere tabella A), le porte interne delle unità abitative devono essere dotate di un sistema di apertura e chiusura automatico, per esempio i servizi igienici e i locali da bagno. Ove necessario tale sistema deve essere disattivabile dalla persona con disabilità o specifiche necessità (PNA) e le
porte essere manovrabili per esempio manualmente.
Il sistema di disattivazione deve essere commisurato al tipo di disabilità, per esempio considerando il punto di manovra o la necessaria forza di attuazione
NOTA
Ove richiesto (vedere tabella A), al fine di garantire la riservatezza delle persone, si raccomanda che sia possibile mantenere le porte in posizione di chiusura fatta salva la possibilità, in caso di emergenza, di effettuare l’apertura mediante manovra interna od esterna.
6.5 Finestre
Ove richiesto (vedere tabella A), le finestre devono essere dotate di un sistema di apertura e chiusura automatico. Ove necessario tale sistema deve essere disattivabile dalla persona PNA e le finestre essere manovrabili per esempio manualmente. Il sistema di disattivazione deve essere commisurato al tipo di disabilità, per esempio considerando il punto di manovra o la necessaria forza di attuazione.
NOTA 1
Si raccomanda che questi comandi siano collegati all’eventuale centralina meteo, ai rilevatori di gas o di fumo in modo che le finestre possano essere aperte automaticamente in caso di pericolo.
6.6 Sistema di oscuramento
Ove richiesto (vedere tabella A), le finestre devono essere dotate di un sistema di oscuramento automatico e/o gestibile a distanza.
NOTA 1
Esempi di sistemi di oscuramento sono tende, veneziane, tapparelle ecc.
NOTA 2
Si raccomanda che i sistemi di oscuramento automatico siano comunicanti con i sensori di posizione e/o di luminosità in funzione delle esigenze dell’utente.
6.7 Scale
Ove richiesto (vedere tabella A), le scale e i cambiamenti di livello non provvisti di rampe e/o ascensori devono essere dotate di elementi motorizzati atti a consentire il superamento del dislivello.
NOTA
E' opportuno che tali dispositivi garantiscano le seguenti prestazioni:
Tali dispositivi devono garantire le seguenti prestazioni:
- funzionamento anche in caso di mancanza dell’energia elettrica al servizio dell’abitazione (vedere 11.1);- avere un comando di blocco/sblocco del dispositivo comandabile dalla persona che lo utilizza;
- essere accompagnato da segnaletica con indicate le modalità di utilizzo in caso di emergenza e il numero telefonico da chiamare in tali circostanze. Nel caso di persona PNA di tipo D4 (PNA a causa di difficoltà nella percezione visiva) e PNA di tipo D5 (PNA a causa di cecità) tali informazioni devono essere scritte anche in caratteri Braille.
Il punto di alimentazione di detto elemento motorizzato deve essere provvisto di circuito dedicato.
7 Gestione dell’illuminazione
7.1 Accensione/spegnimento automatico
Ove richiesto (vedere tabella A), l’unità abitativa deve essere dotata di sistema automatico di accensione spegnimento e regolazione dell’illuminazione, interna e/o esterna. A seconda dell’utilizzo del locale il sistema automatico di accensione, spegnimento e regolazione automatico dell’illuminazione deve essere comandato attraverso sensori di presenza, movimento e luminosità ecc. In alternativa il sistema deve consentire alla persona PNA di accendere e spegnere l’illuminazione mediante un dispositivo portatile (es. telecomando ecc.).
In questi casi tale sistema deve essere disattivabile dalla persona PNA e i sistemi di oscuramento devono essere manovrabili per esempio manualmente.
È opportuno valutare (
7.2 Illuminazione notturna
Ove richiesto (vedere tabella A), l’unità abitativa deve essere dotata di apposite luci segna passo almeno lungo il percorso tra la stanza da letto e il bagno.
NOTA 1
Si raccomanda di installare tali luci ad una altezza di circa 30 cm rispetto al piano di calpestio.
NOTA 2
Si raccomanda che queste luci siano comandabili automaticamente tramite apposti rilevatori di presenza o che siano attivabili mediante temporizzatore.
7.3 Illuminazione di emergenza
Ove richiesto (vedere tabella A), tutti i locali frequentati dalla persona PNA devono essere dotati di apparecchi di illuminazione di emergenza in grado di garantire un illuminamento adeguato all’ambiente e in ogni caso tale da permettere la mobilità della persona PNA all’interno del locale. Tali apparecchi possono sostituire i dispositivi per l’illuminazione di sicurezza previsti dalla Tab. A del Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.
Si fa presente che l’illuminazione di emergenza è trattata nella UNI EN 1838.
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 05.08.2021 | CEI 64-21:2021 | Certifico Srl |
0.0 | 30.05.2019 | --- | Certifico Srl |