Vademecum ENEA ecobonus 2018
Pubblicati i Vademecum ENEA ecobonus aggiornati 2018 per l'invio della documentazione (Marzo/Aprile 2018)
ENEA ha aggiornato i Vademecum per l’invio della documentazione. In particolare, sono stati pubblicati i Vademecum relativi ai seguenti interventi edilizi:
Parti comuni | ENEA 10.04.2018 | |
Serramenti | ENEA 17.04.2018 | |
Caldaie condensazione | ENEA 11.04.2018 | |
Collettori solari | ENEA 14.04.2018 | |
Pompe calore | ENEA 11.04.2018 | |
Coibentazione strutture | ENEA 11.04.2018 | |
Riqualificazione globale | ENEA 11.04.2018 | |
Caldaie biomassa | ENEA 17.04.2018 | |
Schermature solari | ENEA 11.04.2018 | |
Building automation | ENEA 30.03.2018 | |
Sistemi ibridi | ENEA 11.04.2018 | |
Microcogeneratori | ENEA 10.04.2018 |
Nella tabella seguente gli interventi ammessi e la quota di detraibilità:
INTERVENTI AMMESSI |
ALIQUOTA DETRAIBILE |
Serramenti e infissi |
50% |
Schermature solari | |
Caldaie Biomassa | |
Caldaie a condensazione classe A | |
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto) |
65% |
Pompe di calore | |
Scaldaccqua a PDC | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi di Building Automation | |
Microgeneratori | |
Interventi condominiali (superficie >25%) | 70% |
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) | 75% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico | 85% |
Dichiarazioni 2018 (Finaziaria 2018)
La dichiarazione telematica deve essere trasmessa all'ENEA entro 90 giorni solari dal termine dei lavori tramite il nuovo portale Enea 2018 relativo all’anno in cui sono terminati.
Il portale Enea 2018 è attivo dal 30 marzo 2018 ("Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali L. 296/2006").
Le dichiarazioni devono essere inoltrate dal portale ENEA dai contribuenti che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica terminati nel 2018.
In particolare, chi ha terminato i lavori entro gennaio 2018 deve inoltrare la dichiarazione entro aprile (90 giorni dall’ultimazione), pena la perdita del beneficio.
La dichiarazione da trasmettere varia in funzione dell’intervento (vedi "Decreto Edifici" Decreto 19 Febbraio 2007):
- Allegato A e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) Decreto 19 Febbraio 2007
- Allegato E o dal solo Allegato F (Documentazione semplificata) Decreto 19 Febbraio 200
Effettuata la trasmissione, il mittente ottiene una ricevuta telematica dall’Enea con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio.
Non devono essere inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, distinte bonifici, elaborati grafici, ecc. Tale documentazione deve essere conservata a cura del contribuente ed esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate può richiedere esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), compilati, firmati e datati.
Detrazione per risparmio energetico
L'agevolazione fiscale per il risparmio energetico prevede le detrazioni
- dall’Irpef (per le persone fisiche)
- dall’Ires (per le società)
L'agevolazione è concessa per interventi di efficientemente energetico degli edifici esistenti.
Le detrazioni sono riconosciute per le spese di:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
-miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Fonte ENEA
Collegati
Vademecum ENEA ecobonus 2018
Legge 27 dicembre 2017 n. 205
Decreto 19 febbraio 2007
Decreto 11 marzo 2008
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico edilizia | Consolidato 2018
Efficienza energetica edilizia | Quadro normativo
Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018