ENEA Linee guida accertamenti e ispezioni impianti termici degli edifici
Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Dlgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013.
Il presente documento vuole essere un riferimento per le regioni e le autorità competenti delegate al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici.
La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione, ha subito nel tempo cambiamenti importanti che, via-via, hanno snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l’onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i manutentori.
L’attività era inizialmente regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93, che prevedevano: “i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico”.
Successivamente il D.P.R. 551/99 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo (allegato H) compilato e sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti dovevano procedere ad effettuare “annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio”, mentre restavano immutati i controlli biennali su tutti gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.
Il D.lgs. 192/05 estese, in seguito, a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. L’invio era previsto ogni due anni per impianti di potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW (allegato F) e ogni 4 anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW (allegato G).
Le autorità competenti dovevano effettuare l’accertamento di tutti i rapporti pervenuti ed eseguire ispezioni “per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza”.
Il D.lgs. 192/05, oltre al conseguente abbassamento del numero dei controlli, introdusse il termine “ispezione” e ampliò il compito dell’ispettore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.
Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 fu l’inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della responsabilità di attuazione del decreto, chiamate a coordinare ed uniformare l’attività sul proprio territorio.
Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole le cui novità principali possono essere così riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”:
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l’altro, ha cambiato la definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e delle province autonome.
La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio nazionale, in maniera disomogenea, attraverso leggi regionali e/o diversi regolamenti locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini.
Il modello di regolamento proposto affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.
Suggerisce, inoltre, alle regioni una possibile struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili modelli per le comunicazioni tra l’utente e l’autorità competente circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione dell’amministratore del condominio, la disattivazione dell’impianto, l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, ed infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell’impianto.
Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.
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INDICE
Introduzione
Regolamento tipo
Allegato 1 - Definizioni
Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi
Allegato 3 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Allegato 4 - Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell’impianto termico
Allegato 5 - Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica
Allegato 6 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici
Allegato 7 - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località
Allegato 8a - Rapporto di prova- Ispezioni impianti con generatori di calore a fiamma
Allegato 8b - Rapporto di prova- Ispezioni impianti con macchine frigorifere
Allegato 9 - Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi
Allegato 10 - Costo delle ispezioni in campo con addebito
Allegato 11 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico
Allegato 12 - Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile
Allegato 13 - Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio
Allegato 14 - Comunicazione disattivazione dell’impianto termico
Allegato 15 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
Allegato 16 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore
Fonte: ENEA
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