La climatizzazione degli ambienti
Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici ENEA
1. Introduzione
2. Cos’è un impianto termico
3. Chi è il responsabile dell’impianto
4. Il nuovo libretto di impianto
5. I valori massimi di temperatura ambiente
6. Il controllo degli impianti termici
a) La manutenzione
b) L’efficienza energetica per tipologie di impianto
7. Le ispezioni sugli impianti termici
a) Le sanzioni
8 La normativa di riferimento
Il 15 ottobre in molti comuni d’Italia è la data di accensione degli impianti di riscaldamento, soono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano l'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici:
- il D.P.R.16 aprile 2013, n. 74 - entrato in vigore il 12 luglio 2013 - che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed es va degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari
- il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.
Impianto termico, cos’è
L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.
La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al DLgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.
Secondo la nuova versione del DLlgs 192/2005:
un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Impianti termici
Dunque, sono considerati impianti termici:
- gli impianti per il solo riscaldamento ambientale
- gli impianti per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.)
- gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.)
- gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore)
- le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
- gli impianti di climatizzazione estiva
- gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate.
Appartengono a questa categoria ad esempio:
- applicazioni per palestre o centri sportivi
- produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria
- gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione
Impianti non termici
- i singoli scaldabagni
- i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare
- gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra
Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:
- la necessità di compilare il libretto di impianto
- modalità elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica): anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW) sono considerate generatore
- durata e validità dell’APE (in funzione della presenza del libretto impianto)
- la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente
- ecc.
Il responsabile dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto termico è in capo ad unico soggetto che ha la responsabiltà dell'impianto come definito dal DPR 412 del 1993, di:
- esercizio dell’impianto
- conduzione dell’impianto
- controllo dell’impianto
- manutenzione dell’impianto
- rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica
In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari:
- nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
- nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
- nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
- riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
- diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
- ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
- risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
Il libretto dell’impianto
Il libretto o d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte e le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tu gli interventi di controllo e effettuati.
Il DM 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013. Il nuovo libretto sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto è di tipo modulare, pertanto, sono da compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere e effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014 (modelli di libretto o di impianto modulari e compilabili sono scaricabili gratuitamente dal sito del Comitato Termotecnico Italiano: www.c 2000.it.
Vedi tutti i Modelli sul sito
Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.miniambiente.it).
Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici la gestione del libretto di impianto avviene per via telematica
Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a:
- tipologia di impianto
- caratteristiche
- combustibile
- installatore
- utilizzatore
- manutentore
- eventuale terzo responsabile della gestione
- interventi eseguiti
Quando accendere l’impianto termico
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
Zona F: nessuna limitazione
I gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative zone climatiche sono state pubblicate con il DPR 412/1993.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.
Valori massimi di temperatura ambiente
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere:
- minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici
E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.
Controlli periodici
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
1. garantire una maggiore sicurezza
2. mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, soltanto alcune semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere esegui dal responsabile stesso o da un suo incaricato.
Manutenzione
La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricante di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere e effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- Quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto
- Con quale frequenza le operazioni vadano eseguite
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica del quale si parlerà nel prossimo paragrafo.
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella 1.
Quindi se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto nella tabella 1, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di effocienza energetica.
Sono soggette a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:
- impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW
Le potenze dell’impianto suddette e si riferiscono alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione.
In altre parole, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono indipendenti. Per esempio non si esegue la somma delle potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa di calore per il riscaldamento ambientale, del tutto indipendente, oppure per due o più macchine frigorifere, anche con funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro.
Oltre alla tempistica indicata nella tabella 1, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
- all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
- una copia è trattenuta dal manutentore stesso
- una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto
una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni (in genere comuni con più di 40.000 abitanti e province per il restante territorio o organismo esterno da queste delegato)
A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
Cadenza dei controlli periodici degli impianti termici
Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del DPR 74/2013.
Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:
- generatore di calore con potenza P<10 kW: non obbligatori
- impianto con generatore a fiamma con 10 kW<P<100 kW a gas metano o GPL: ogni 4 anni
- generatori di calore con 10 kW<P<100 kW a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
- pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kW<P<100 kW: ogni 4 anni
La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.
Come previsto dall’art. 9 del DPR 74/2013, le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell’allegato A del DPR 74/2013 riportata di seguito) vanno intesi come valori vanno “maggiore o uguale”.
Tabella 1 - Scadenze e le tipologie di controllo
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (1) [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) |
Impianti congeneratore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P ≥ 100 | 1 | |||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10 < P < 100 | 4 | Rapporto tipo 1 | |
P ≥ 100 | 2 | |||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P < 100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P ≥ 100 | 2 | |||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P ≥ 12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P ≥ 12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P > 10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | Pel < 50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 4 | |
P – Potenza termica utile nominale
Pel – Potenza elettrica nominale |
||||
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7, comma 6. |
ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI
Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti.
Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW. Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.
Cosa deve fare l’utente?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.
Fonte: Enea