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Direttiva 92/43/CEE | Direttiva Habitat

Direttiva Habitat

Direttiva 92/43/CEE | Direttiva Habitat

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

GU L 206/7 del 22.7.1992

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La presente direttiva mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare: gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatiche.

Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE nel quadro della presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE).

Punti chiave

Zone protette (rete Natura 2000)

Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come habitat o specie «prioritari» a rischio di scomparsa e sono soggetti a norme specifiche.

L’allegato III elenca i criteri per selezionare siti che rispondono ai requisiti di zone d’importanza comunitaria e possono essere designati come zone speciali di conservazione.

La procedura di designazione avviene in tre tappe:

1. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni paese dell’UE redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche.

2. In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con i paesi dell’UE, la Commissione europea adotta un elenco di siti d’importanza comunitaria per ciascuna delle nove regioni biogeografiche:
la regione alpina;
la regione atlantica;
la regione del Mar Nero;
la regione boreale;
la regione continentale;
la regione macaronesica;
la regione mediterranea;
la regione pannonica;
la regione steppica.

3. Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, il paese dell’UE interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Procedura di concertazione

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale prioritario o una specie prioritaria sia stato omesso dall’elenco nazionale, può essere avviata una procedura di concertazione tra il paese interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può trasmettere al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa come sito d’importanza comunitaria.

Obiettivi e misure di conservazione

Una volta designate le zone speciali di conservazione, i paesi dell’UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati. Devono fare tutto il possibile per:

- garantire la conservazione degli habitat delle zone designate;
- evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie.

I paesi dell’UE devono inoltre:

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- garantire la sorveglianza di habitat e specie.

Valutazione di piani e progetti

Qualsiasi piano o progetto che possa avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 deve essere oggetto di una valutazione appropriata. I paesi dell’UE danno il loro accordo su un piano o progetto solo dopo aver verificato che esso non abbia un impatto significativo sull’integrità dei siti protetti.

In assenza di soluzioni alternative, un piano o progetto che causi un impatto negativo significativo può essere approvato qualora debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (ad esempio, motivi di natura sociale o economica). In questa istanza, i paesi dell’UE devono introdurre misure compensative per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Protezione delle specie

I paesi dell’UE devono:

- istituire un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali e animali gravemente minacciate (allegato IV), con divieto di:
qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
- vietare l’utilizzo di mezzi non selettivi per il prelievo, la cattura o l’uccisione di specie animali e vegetali (allegato V);
- instaurare un sistema per il monitoraggio delle catture o uccisioni accidentali delle specie animali elencate nell’allegato IV(a);
- notificare le misure adottate alla Commissione ogni sei anni. La Commissione redige una relazione di sintesi a livello dell’UE.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003

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In allegato Testo consolidato Direttiva 92/43/CEE a Luglio 2013.

Il testo tiene conto delle seguenti modifiche/abrogazioni:

Modificata da:

- Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 L 305 42 8.11.1997
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 L 284 1 31.10.2003
- Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 L 363 368 20.12.2006
- Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 193 10.6.2013

Modificata da:

- Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia C 241 21 29.8.1994 (adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L 1 1 1.1.1995
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

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