Impianti

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

(GU n. 141 del 18 giugno 1994 - SO)
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Modifiche:

21/11/200
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 (in G.U. 21/11/2000, n.272) ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 3
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Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico- professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.
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Art. 4 Verifiche

1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

Art. 5 Dichiarazione di conformità

1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
 

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