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Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148

D lgs 6 ottobre 2023 n  148

Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148 /  Produzione biologicaControlli ufficiali alimenti e mangimi

ID 20685 | 30.10.2023

Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.

(GU  n.254 del 30.10.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2023

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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) n. 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

[...]

Art. 2 Definizioni

Art. 3. Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

Art. 4. Compiti dell’autorità di controllo

Art. 5. Autorizzazione degli organismi di controllo

Art. 6. Sospensione e revoca dell’autorizzazione

Art. 7. Compiti degli organismi di controllo

Art. 8. Condizioni di non conformità

Art. 9. Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

Art. 10. Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

Art. 11. Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

Art. 12. Controperizia

Art. 13. Controversia

Art. 14. Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

Art. 15. Obblighi di comunicazione

Art. 16. Obblighi degli operatori

Art. 17. Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

Art. 18. Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

Art. 19. Elenco degli operatori notificati e certificati

Art. 20. Uscita dal sistema di controllo

Art. 21. Sistemi di tracciabilità

Art. 22. Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 23. Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

Art. 24. Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Art. 25. Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

Art. 26. Applicazione delle sanzioni

Art. 27. Modalità di pagamento e riassegnazioni

Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 29. Disposizioni transitorie e finali

Art. 30. Clausola di salvaguardia

[...]

Art. 31. Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.

2. Il comma 4 -bis dell’articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 32. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

______

ALLEGATO I (Articoli 5 e 22) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

ALLEGATO II (Articolo 5) CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A) , PUNTO II) , DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO III (Articolo 14 e 22) REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI

ALLEGATO IV (Articolo 17)

ALLEGATO V (Articoli 18 e 20)

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