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Schema Dlgs indicazioni etichetta alimentare

Schema Dlgs indicazioni etichetta alimentare

Atto Governo n. 411

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015

Art. 1 Campo di applicazione

1.Il presente decreto legislativo reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte Il, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati ali' esportazione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e di "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "consumatore finale", di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento.

Art. 3 Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. l prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Gli alimenti preimbaltati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o, contemporaneamente alla consegna.

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Iter atto n. 411:

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
Annuncio all'Assemblea: 27 aprile 2017
Assegnazione ed esito:
XIII Agricoltura (Assegnato il 27 aprile 2017 - Termine il 6 giugno 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 27 aprile 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 6 giugno 2017)
V Bilancio (Assegnato il 27 aprile 2017 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 17 maggio 2017)

Fonte: Camera dei Deputati

Normativa correlata:

Regolamento (UE) n. 1169/2011

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