Regolamento (CE) n. 2074/2005
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, derogaìal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 338/27 del 22.12.2005
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Articolo 1 Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/ 2004 e all'allegato I, sezione I, capo II, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004 sono specificati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2 Requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
I requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 18, punti 14 e 15, del regolamento (CE) n. 854/ 2004 sono specificati nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3 Metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
I metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 18, punto 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004 sono specificati nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4 Tenore di calcio delle carni separate meccanicamente di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
Il tenore di calcio delle carni separate meccanicamente di cui articolo 11, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 è specificato nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5 Elenchi di stabilimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/ 2004
I requisiti concernenti gli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 882/2004 sono specificati nell'allegato V del presente regolamento.
Articolo 6 Modelli di certificati sanitari per le cosce di rana, le lumache, la gelatina e il collagene di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I modelli di certificati sanitari per le importazioni di cosce di rana, di lumache, di gelatina e di collagene di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 e diì materie prime per la produzione di gelatina e di collagene
figurano nell'allegato VI del presente regolamento.
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Testo consolidato 01.01.2019:
Modificato da:
REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006
REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2007 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 15/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2011
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 agosto 2011
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 218/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2295 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2015
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016
REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017
REGOLAMENTO (UE) 2017/1980 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017
Rettificato da:
Rettifica, GU L 252, 28.9.2011, pag. 22 (15/2011)
Rettifica, GU L 214, 9.8.2013, pag. 11 (1012/2012)
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Collegati: