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D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150

D Lgs  14 settembre 2015 n  150

D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 / Normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive - Consolidato 09.2024

ID 7791 | Update news 02.09.2024

D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(GU n.221 del 23-09-2015 - SO n. 53)

Fascicolo informatico del lavoratore

Art. 14. Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi

1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.
Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L’ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l’ANPAL di cui all’articolo 13 del presente decreto, al fi ne dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall’ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell’ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell’INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell’ISFOL;
f) un rappresentante dell’AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Art. 15. Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale

1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistemaì informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l’ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.

3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.

4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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