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Allegati Obbligatori (ATO) Impianti Italgas

Allegati Obbligatori ATO Impianti gas   Italgas

Allegati Obbligatori (ATO) Imprese Impianti Italgas

Update 02.02.2019

Informazioni per installatori

L’installatore, o l’impresa installatrice, si occupa principalmente della messa in servizio dell’impianto di utenza. Può essere anche referente per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dello stesso.

Il ruolo dell’installatore è fondamentale. Senza di esso noi società di distribuzione non potremmo collegare gli impianti privati alla nostra rete di distribuzione. L’installatore è infatti colui che si occupa di verificare la sicurezza di un impianto a gas.

L’installatore, o l’impresa installatrice, è tenuto a seguire le nuove disposizioni normative relative alla sicurezza degli impianti interni.

L’installatore ha il compito di compilare la documentazione tecnica che descrive l’impianto gas e poi, a seguito del nostro accertamento, effettuare la “messa in servizio”.

La procedura che coinvolge l’installatore, una volta ricevuto il modulo (Allegato I/40) dal cliente, è la seguente:

- l’installatore dovrà compilare il modulo e apporre la propria firma con il timbro. Il modulo dovrà contenere il codice del punto di riconsegna (PDR) pre-compilato dalla società di vendita;

- sarà necessario consegnare al cliente finale anche la documentazione tecnica (specificata nell’allegato), che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnare al termine del proprio lavoro (dopo la messa in servizio dell’impianto gas) anche in allegato alla Dichiarazione di Conformità (mod. allegato I°- al DM 37/08);

- l’installatore potrà essere contattato da un accertatore incaricato o da altro personale, addetto all’attività di accertamento documentale, per chiarimenti o integrazioni relativi alla documentazione tecnica da lui compilata e sottoscritta;

- per il contatto potranno essere utilizzati dati personali dell’installatore o quelli dell’impresa della quale è titolare, rilevabili dalla stessa documentazione tecnica;

- per la gestione dei dati, invece, in particolare nel caso l’installatore sia registrato su “Accertamenti On Line“, si applicano le leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Per maggiore chiarezza, consultare gli esempi esplicativi contenuti nelle Linee Guida n° 1 e n° 11 del CIG (disponibili anche in fondo alla pagina).

Il ruolo di distributori

Italgas si occupa della verifica documentale del lavoro svolto: quindi prima di allacciare l’impianto dell’utente alla rete, verifichiamo la presenza dei documenti di conformità, rilasciati dall’installatore stesso. Si effettuano valutazioni di merito sul lavoro effettuato o sul rispetto delle disposizioni.

Gli accertamenti documentali consentono di verificare che gli impianti rispondano alle leggi e alle norme tecniche applicabili.

Quindi, né la documentazione presentata, né l’esito positivo dell’accertamento della stessa sostituiscono la Dichiarazione di Conformità che deve essere compilata e consegnata al cliente finale a cura dell’installatore, in seguito alla “messa in servizio”.

L’accertamento è svolto da personale tecnico, dipendente o non dipendente da Italgas. È possibile che la verifica preliminare di completezza e congruenza della documentazione venga fatta separatamente dal successivo accertamento, che potrà essere effettuato solo se la documentazione è completa e in grado di mostrare le eventuali incoerenze.

- Allegati Tecnici Obbligatori
- Guida compilazione ATO
- Esempio ATO nuovo impianto
- Esempio ATO impianto modificato
- Dichiarazione del Progettista relativa al rispetto delle prescrizioni antincendio - Linee Guida CIG n° 11/2014
- Rapporto Tecnico di Compatibilità firmato dal responsabile tecnico dell'impresa - Linee Guida CIG n° 11/2014
- Linee guida n° 1 – CIG
- Linee guida n° 11 – CIG

Fonte: Italgas 

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