Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 | Quadro Strategico Nazionale combustibili alternativi / Consolidato 10.2022
Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI - Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
(G.U. n. 10 del 13.01.2017 S.O. n. 3)
In allegato testi consolidati con le modifiche apportate da:
30/12/2020
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322) ha disposto (con l'art. 1, comma 726) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 8. - Testo consolidato 01.2021
30/11/2021
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 (in SO n.42, relativo alla G.U. 30/11/2021, n.285)
ha disposto (con l'art. 45, comma 2) l'introduzione delle lettere e-bis) e-ter) ed e-quater) all'art. 2, comma 1.
11/12/2021
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210 (in G.U. 11/12/2021, n.294)
ha disposto (con l'art. 23, comma 6) l'introduzione dei commi 13-bis e 13-ter all'art. 4. - Testo consolidato 10.2022
Art. 8 Informazioni per gli utenti (Attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva 2014/94/UE)
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5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire
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Art. 1
Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, il presente decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all’articolo 3, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
Art. 2
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti.
I combustibili alternativi comprendono anche:
1) elettricità;
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;
Art. 3
1. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all’allegato III, per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura prevede i seguenti elementi:
a) una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e dello sviluppo dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando eventualmente la continuità transfrontaliera;
b) gli obiettivi nazionali per la realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 4 per la fornitura di elettricità per il trasporto, dei requisiti di cui all’articolo 5 per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, dei requisiti di cui all’articolo 6 per la fornitura di gas naturale per il trasporto e dei requisiti di cui all’articolo 7 per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto.
Questi obiettivi nazionali possono essere riveduti sulla base di una valutazione della domanda nazionale, regionale o a livello di Unione europea, pur garantendo il rispetto dei requisiti minimi dell’infrastruttura sopra indicati, con le procedure di cui al successivo comma 3;
c) la valutazione della necessità di installare punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL nei porti all’esterno della rete centrale della TEN-T;
d) la valutazione della necessità di installare sistemi di fornitura di elettricità negli aeroporti per l’utilizzo da parte degli aerei in stazionamento.
2. Con il presente decreto è adottato il Quadro Strategico Nazionale, di cui all’allegato III, articolato nelle seguenti sezioni:
a) fornitura di elettricità per il trasporto;
b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;
c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi;
d) fornitura di gas di petrolio liquefatto - GPL per il trasporto.
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All. III Quadro strategico nazionale
Sezione A: fornitura di elettricità per il trasporto
Prima sottosezione: Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)
Seconda sottosezione: valutazione della necessità di fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna e valutazione della necessità di installare sistemi di fornitura di elettricità negli aeroporti per l’utilizzo da parte degli aerei in stazionamento
Sezione B: Fornitura di idrogeno per il trasporto stradale
Sezione C: fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi
Prima sottosezione: fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) per la navigazione marittima e interna, per il trasporto stradale e per altri usi
Seconda sottosezione: fornitura di Gas Naturale Compresso (GNC) per il trasporto stradale
Sezione D: fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) per il trasporto
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segue in allegato
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