Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408

ID 22557 | | Visite: 2815 | Norme armonizzate Direttiva MacchinePermalink: https://www.certifico.com/id/22557

Decisione di esecuzione UE 2024 2408   Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 / Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

ID 22557 | 16.09.2024 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le piattaforme elevabili, le macchine movimento terra, gli apparecchi di sollevamento e le porte pedonali motorizzate

GU L 2024/2408 del 16.9.2024

Entrata in vigore: 16.09.2024

________

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

Vedi la sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"

...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.

(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («richiesta»).

(3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (4): EN 1570-1:2011+A1:2014, e EN 13557:2003+A2:2008. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 1570-1:2024 e EN 13557:2024.

(4) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN ISO 3164:2013 e EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN ISO 3164:2013/A1:2024 e della norma armonizzata consolidata EN 16005:2023+A1:2024.

(5) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

(6) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 1570-1:2024, EN ISO 3164:2013 e relativa modifica EN ISO 3164:2013/A1:2024, EN 13557:2024 e EN 16005:2023+A1:2024. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1570-1:2024, EN ISO 3164:2013 e relativa modifica EN ISO 3164:2013/A1:2024, EN 13557:2024 e EN 16005:2023+A1:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(8) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1570-1:2011+A1:2014, EN ISO 3164:2013, EN 13557:2003+A2:2008 e EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 1570-1:2011+A1:2014, EN ISO 3164:2013, EN 13557:2003+A2:2008 o EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 16 marzo 2026.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, il punto 2 è così modificato:

(1) le righe 132, 182, 423 e 514 sono soppresse;

(2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

«132 bis

EN 1570-1:2024
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili
Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco»;

«182 bis

EN ISO 3164:2013
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione
Specifiche per il volume limite di deformazione (ISO 3164:2013)
EN ISO 3164:2013/A1:2024»;

«423 bis

EN 13557:2024
Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando»;

«514 bis

EN 16005:2023+A1:2024
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova».

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

Vedi la sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione (UE) 2024 2408 IT.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408
 
IT457 kB307
Scarica questo file (Decisione di esecuzione (UE) 2024 2408 EN.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408
 
EN456 kB165

Tags: Marcatura CE Direttiva macchine Norme Direttiva macchine

Ultimi archiviati HACCP

Lug 16, 2025 179

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 164

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Mag 26, 2025 1335

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 636
Apr 30, 2025 1239

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235 ID 23909 | 30.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di… Leggi tutto
Apr 07, 2025 1106

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 05, 2025 1168

Regolamento delegato (UE) 2025/452

Regolamento delegato (UE) 2025/452 ID 23560 | 05.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Gen 23, 2025 669

Regolamento (UE) 2021/2117

Regolamento (UE) 2021/2117 ID 23345 | 23.01.2025 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  2073 2005   Criteri microbiologici prodotti alimentari
Ott 24, 2022 70303

Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 / Criteri microbiologici prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338/1 del 22.12.2005)_______ Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Il presente… Leggi tutto