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Regolamento (UE) 2024/1244

Portale sulle emissioni industriali

Regolamento (UE) 2024/1244 / Nuovo Portale sulle emissioni industriali

ID 21790 | 02.05.2024

Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

GU L 2024/1244 del 2.5.2024

Entrata in vigore: 22.05.2024

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028

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Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali («portale») a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati.

Il presente regolamento attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo»).

Articolo 2 Obiettivi

L’obiettivo del presente regolamento è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.

[...] Articolo 4 Contenuto del portale

1. Il portale contiene quanto segue:

a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell’articolo 72;

d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

e) le informazioni contestuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e);

f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

2. Il portale contiene i link alle banche dati seguenti:

a) i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;

b) altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

[...]

Articolo 20 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2028.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 166/2006 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 21 Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 20, primo comma, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 166/2006 continua ad applicarsi per quanto riguarda le comunicazioni per l’anno 2026.

Articolo 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

[...]

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