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Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n  27

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 / Controlli ufficiali alimenti consolidato 2022

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(GU n.60 del 11.03.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2021

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Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto legislativo è finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento.

Art. 2. Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti
Art. 3. Piano di controllo nazionale pluriennale
Art. 4. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Art. 5. Non conformità
Art. 6. Obblighi degli operatori
Art. 7. Controperizia
Art. 8. Controversia
Art. 9. Laboratori ufficiali
Art. 10. Laboratori nazionali di riferimento
Art. 11. Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico
Art. 12. Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali
Art. 13. Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero
Art. 14. Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Art. 16. Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato

Art. 18. Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22. (modificato da Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 42).
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. (modificato Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 42)
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; (modificato da Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 42)
e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, limitatamente all’articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
g) decreto del Ministro della sanità 12 gennaio 1996, n. 119, recante regolamento concernente l’impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;
h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
l) articolo 8, comma 16 -quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali;
o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/ CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b) , comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all’allegato II;
q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell’alimentazione degli animali;
r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme obbligatorie per l’attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;
s) decreto del Ministro della sanità del 19 giugno 2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;
t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale;
u) decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3;
v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 20. Aggiornamenti tecnici relativi alle attività di campionamento
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Allegati

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 Metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (LMR)
ALLEGATO 3 Metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all’articolo 2, comma 3, salvo quanto previsto da norme europee e nazionali speciali.

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Collegati

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