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Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D.Lgs. n. 44/2020 attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 introduce 11 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, 1 nuovo processo nell'Allegato XLII e modifica il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

...

Art. 1. Modifiche all’art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

Art. 2. Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

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ALLEGATO I

ALLEGATO XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione

ALLEGATO II

Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

 -

 -

2 (7)

 -

 -

 -

Valore limite: 
3 mg/m3 fino al 
17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

 -

 -

0,005

 -

 -

 -

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino 
al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

 -

 -

-

 -

0,3

 -

 -

Polvere di silice cristallina respirabile

 -

 

0,1 (8)

 -

 -

 

 -

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

 -

Cute (9)

 -

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 -

-

 -

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

 

Cute (9)

 -

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

-

 -

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

 

Cute (9)

 -

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

-

 -

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

 

Cute (9)

 -

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

-

 -

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

 

Cute (9)

 -

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

-

 -

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

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