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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372

Regolamento di esecuzione UE 2023 372

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372

ID 19007 | 20.02.2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione del 17 febbraio 2023 che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita.

GU L 51/35 del 20.2.2023

Entrata in vigore: 12.03.2023

Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento:

a) stabilisce norme dettagliate necessarie per l’esecuzione delle ispezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
b) specifica il contenuto dei piani di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 quando tali piani si riferiscono a navi adibite al trasporto di bestiame;
c) specifica i requisiti minimi per i punti di uscita quando si tratta di porti marittimi.

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Articolo 10 Controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame

1. Un veterinario ufficiale effettua i controlli ufficiali a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame durante l’intero primo viaggio della nave con partite di animali dopo l’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 e prima del rinnovo di tale omologazione.

2. L’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora:

a) i controlli di cui al paragrafo 1 dimostrino che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo; e
b) il trasportatore adotti misure correttive efficaci se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 individuano altre carenze.

3. Per l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, il veterinario ufficiale redige una relazione sui controlli effettuati a bordo durante il viaggio, conformemente al modello riportato nell’allegato.

Articolo 11 Requisiti minimi per i posti di controllo ai punti di uscita nei porti marittimi

Quando le operazioni comportano il trasporto di animali su strada a partire da altri Stati membri o lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai porti marittimi, le autorità competenti provvedono affinché posti di controllo approvati per le pertinenti categorie di animali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/97, siano disponibili presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione.

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