Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti composti.
(GU L 325 del 20.12.2022)
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Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale accompagnate dai pertinenti modelli di certificati sanitari/ufficiali o di certificati ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 30, 31 e 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
2. Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti a lunga conservazione accompagnate dall'attestato privato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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