Regolamento delegato (UE) 2022/2292 / Ingresso UE animali per alimenti
ID 18160 | 24.11.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione del 6 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano
GU L 304/1 del 24.11.2022
Entrata in vigore: 14.12.2022
Applicazione a decorrere dal 15 dicembre 2022.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano
provenienti da paesi terzi o loro regioni al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano:
a) l’identificazione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano soggetti alle seguenti prescrizioni per l’ingresso nell’Unione:
i) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
ii) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
iii) la prescrizione che ciascuna partita di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento;
b) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
c) la prescrizione che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
d) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio dei seguenti prodotti specifici, oltre a quelle stabilite conformemente all’articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625:
i) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene;
ii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;
iii) prodotti della pesca;
iv) prodotti composti;
e) prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che accompagnano gli animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano per l’ingresso nell’Unione; f) prescrizioni per l’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e i loro residui e per i livelli di contaminanti e residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti, se tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati all’immissione in commercio nell’Unione e tali prescrizioni sono necessarie per garantire che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano un livello di protezione della salute umana equivalente a quello garantito dalle norme pertinenti dell’Unione in materia di sicurezza alimentare;
g) la prescrizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrino nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante la presentazione di un piano di controllo.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell’ingresso nell’Unione e qualora non sia ancora possibile escludere che siano destinati al consumo umano;
b) agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l’Unione senza essere immessi in commercio;
c) alle merci destinate al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.
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Capo VII Disposizioni finali
Articolo 23 Riferimenti
I riferimenti all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 24 Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è abrogato.
I riferimenti al regolamento delegato abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 25 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.
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