Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958 n. 719
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.
(GU n.178 del 24-07-1958)
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Art. 1.
Sono considerate acque gassate:
a) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica;
b) l'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.
Art. 2.
Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze:
a) succo di frutta;
b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
c) essenze naturali;
d) saccarosio;
e) acido citrico, acido tartarico.
Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento.
L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.
Art. 3.
L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Sulle confezioni è consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale. L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.
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