Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 | Finanziamento Controlli ufficiali alimenti / Consolidato 05.2023
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(GU n.62 del 13-03-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2021
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Aggiornamenti all'atto
29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303)
27/02/2023
LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49) - Testo consolidato 05.2023
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Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito «regolamento».
Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento.
Il presente decreto determina altresì la tariffa per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività enatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
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segue in allegato
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