Sistema Telematico di Registrazione delle Operazioni di Carico e Scarico dei Cereali / Granaio Italia
04.04.2022 / Firmato il Decreto Granaio Italia
È stato firmato dal ministro Stefano Patuanelli il decreto che istituisce il registro telematico dei cereali, il cosiddetto “Granaio Italia”, in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di bilancio.
Per consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, il decreto stabilisce le modalità operative per la rilevazione nel registro, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari. Le operazioni vanno registrate entro il terzo mese trimestre successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive.
Il registro assume ancora più importanza in un periodo come quello attuale -osserva la nota del Mipaaf- caratterizzato da possibili criticità negli approvvigionamenti e soprattutto dalla volatilità nei prezzi.
I destinatari delle norme sono le imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e, limitatamente alle operazioni di carico, le aziende della prima trasformazione, con alcune deroghe per la filiera sementiera e per il reimpiego aziendale.
Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, macinano, vendono un quantitativo del singolo cereale o farina, superiore a 30 tonnellate annue in ambito nazionale, dell'Unione europea o nei mercati internazionali.
E' prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste. Questo periodo permetterà di verificare l'effettiva operatività dello strumento e apportare le eventuali integrazioni e modifiche con l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali.
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139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantita' del singolo prodotto e' superiore a 30 tonnellate annue. Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.
140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.
143. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
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