Decreto 28 giugno 2022
Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.
(GU n.173 del 26.07.2022)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 ed, in conformità a quanto previsto all’art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.
2. Agli allevamenti familiari di suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA) si applicano esclusivamente le misure di biosicurezze individuate dal dispositivo direttoriale prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni del presento decreto, incluse quelle di cui al comma 2, si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento in zone di restrizione istituite per l’insorgenza di focolai di malattie del suino.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le altre strutture registrate in Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) quali: centro di materiale genetico, centro di raccolta, punto di controllo, stabulario, i giardini zoologici e le strutture faunistico venatorie per cinghiali.
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