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Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 / Requisiti di biosicurezza stabilimenti d'acquacoltura

ID 22694 | 09.10.2024

Decreto 25 settembre 2024 Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate.

(GU n.236 dell'08.10.2024)

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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono definite le modalità operative specifiche per l’applicazione, da parte degli operatori che detengono animali d’acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di biosicurezza previste all’art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d’acquacoltura, nonché nei mezzi dedicati al loro trasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134:
1) stabilimenti oppure gruppi di stabilimenti in cui gli animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti di origine animale;
2) stabilimenti con status confinato;
3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all’art. 179 del regolamento (UE) 2016/429;
4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura aperta;
5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura chiusa che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia;
6) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento;
7) stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali;
b) ai centri di depurazione diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/691;
c) ai centri di spedizione diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/691;
d) alle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/691.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore dell’acquacoltura.

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