Disciplina sanzionatoria per i Regolamenti MOCA (CE) n. 1935/2004 e 2023/2006: schema di Decreto
Il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato in GU n. 65 del 18 marzo 2017 il Decreto disciplina del regime sanzionatorio: D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (CE) n. 282/2008 (Plastica riciclata)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (Materiali attivi)
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (Plastica)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (Derivati epossidici)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti· alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato "regolamento".
Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del. regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell' articolo 5, paragrafo l, del regolamento.
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