Decreto 19 dicembre 2023
Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.
(GU n.131 del 06.06.2024)
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Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale
1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:
a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;
b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;
c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;
d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;
e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico
del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;