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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217

Decisione di esecuzione 2019 1217

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione del 17 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento - giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio

GU L 192/32  del 18.07.2019

Entrata in vigore: 18.07.2019

...

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento - giubbotti di salvataggio, elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE, di cui all'allegato della presente decisione, e pubblicate nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 27 marzo 2018, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, sono mantenuti con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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ALLEGATO

Elenco dei riferimenti delle norme armonizzate mantenuti con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 n.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 12402-4:2006

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requi­siti di sicurezza (ISO 12402-2:2006)

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

 2.

EN ISO 12402-3:2006

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requi­siti di sicurezza (ISO 12402-3:2006)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

 3.

EN ISO 12402-4:2006

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requi­siti di sicurezza (ISO 12402-4:2006)

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

Avvertenza: i riferimenti delle norme armonizzate di cui alla tabella sono mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con le seguenti limitazioni:

a) l'applicazione delle clausole 5.6.1.1, 5.6.1.2 e 5.6.1.4 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto1.1.1;

b) l'applicazione delle clausole 5.3.2,5.3.3,5.6.1.3,5.6.1.6 e 5.6.1.7 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto1.2.1;

c) l'applicazione delle clausole 5.2,5.3.1,5.3.3,5.3.4 e 5.6.2.5 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto3.4.

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Collegati:

Norme armonizzate direttiva DPI Marzo 2018
Direttiva 89/686/CEE DPI

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