HACCP

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

Legge 25 ottobre 1978 n  690

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(GU n. 316 del 11 novembre 1978)

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Art. 1. Campo di applicazione

La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti (. . .) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
- pari a valori prefissati dal produttore;
- espresse in unita' di massa o di volume;
- superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. 

Art. 2. Definizioni

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.

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In allegato Testo consolidato con le Modifiche/abrogazioni:

16/03/1979
DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979, (in G.U. 16/03/1979, n.75)
15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37)

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