HACCP

Regolamento (CE) 1099/2008

Regolamento CE 1099 2008

Regolamento quadro statistiche dell'energia

Regolamento (CE) N. 1099/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia

Modificato

Regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione del 20 settembre 2010 GUUE L 258 1 30.9.2010
Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 L 50 1 22.2.2013
Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione del 24 aprile 2014 L 131 1 1.5.2014
Regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017 L292/3 10.11.2017

Testo consolidato EU al 21.05.2014

...

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità.
2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.

Articolo 3 Fonti dei dati

1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti:

a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici;
b) altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie;
c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell’elettricità e del gas.

2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
3. L’elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4 Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali

1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati.

Sono trasmesse con le seguenti frequenze:

a) annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B;
b) mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C;
c) mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D.

2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici).
3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5 Trasmissione e diffusione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.

Articolo 6 Valutazione della qualità e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente all’allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.
3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:
a) «pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b) «accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
c) «tempestività» l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto;
d) «puntualità» l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti;
e) «accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f) «comparabilità» la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
g) «coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate. 5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 7 Calendario e frequenza

Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati nel presente regolamento dall’inizio dell’anno civile successivo all’adozione del presente regolamento e li trasmettono da quel momento in poi con le frequenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 8 Statistiche nucleari annuali

La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell’energia nucleare dell’Unione europea, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che sono raccolte e diffuse dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, ed evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati, mantenendo allo stesso tempo bassi i costi di produzione e ragionevoli gli oneri di rilevazione.
La serie di statistiche nucleari annuali è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9 Statistiche sull’energia rinnovabile e sul consumo energetico finale

1. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell’energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:

a) revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi;
b) revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità, costi) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità nonché sulle analisi costi-benefici ancora da attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento) in poi.

2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
3. La serie di statistiche sul consumo energetico finale è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

GUUE L 304 del 14.11.2008, pag. 1

Entrata in vigore 15.11.2008

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