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Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti | DM 119/2023

Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti

Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti / DM 119/2023

ID 20313 | 03.09.2023 / Documento completo in allegato

Il presente documento analizza le caratteristiche e le dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo di rifiuti come regolamentato dal Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella GU n. 204 del 1° settembre 2023 ed in vigore dal 16 settembre 2023.

Il regolamento ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili per gli operatori al fine di svolgere attività di operazioni di preparazione per il riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti. La norma consente anche il perseguimento degli obiettivi definiti dalla CE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.

Il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 definisce ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni.

I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 del  Decreto 10 luglio 2023 n. 119 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

Decreto 10 luglio 2023 n. 119

Articolo 2. Definizioni, comma 1, lettera c)

c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;

Art. 2. Definizioni, comma 1, lettera f)

f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo.

Operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attività:

- “controllo”: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;

- “pulizia”: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;

- “smontaggio”: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;

- “riparazione”: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.

Schema 1 – Attività operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti

Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti   Schema 1

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 5.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni è munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE», apposta dall’operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Dotazioni strutturali

Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro e soggetta a periodica manutenzione, è costituito da un locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata.

Le sezioni in cui sono depositati i rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati a operazioni di recupero o allo smaltimento sono tenute distinte da quelle dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.

All’interno del centro, tutte le diverse sezioni devono essere mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la viabilità e la relativa segnaletica, nonché opportunamente regolamentata la circolazione.

Schema 2 – Dotazioni strutturali centro

Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti   Schema 2

[...] Segue in allegato

Schedario

Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento:

a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento);
b) data del conferimento;
c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell’al- legato 1 (se RAEE, categoria di cui all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, an- che relativa sintetica descrizione);
d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Sezione B - Gestione:

a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;
b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell’ambito delle operazioni di controllo;
c) quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l’indicazione del peso è effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C - Cessione:

a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;

b) quantità e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.

Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario.

Schema 3 – Sezioni schedario

Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti   Schema 3

Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.

La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all’allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.

Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all’allegato 1.

Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.

[...] Segue in allegato

Vedi Comunicazione inizio attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti / Disciplina - modello

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