Sicurezza alimentare: abrogati i Reati alimentari della Legge n. 283/1962 / Reati e sanzioni ripristinate con il DL n. 42/2021
ID 13162 | Rev. 2.0 del 24.03.2021 / Reati e sanzioni ripristinate / Documento completo allegato
Pubblicato in GU n. 72 del 24.03.2021 il Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 42 in vigore dal 25 Marzo 2021, con il quale viene modificato l'Art. 18 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 come segue (in rosso la modifica):
Art. 18. Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; (invariato)
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22. (modifica).
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. (modifica)
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; (modificato)
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CdM n. 8 del 19 Marzo 2021: approvato un Decreto-Legge che ripristina le disposizioni sanzionatorie della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Le norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, dall'entrata in vigore il 26 Marzo 2021, viene abrogato l'Art. 5 (cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari, con cariche microbiche sopra ai limiti di legge, ecc vedi a seguire) e Art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 che sanzionava i contravventori anche penalmente.
Il legislatore, con la riforma successivamente attuata con il Decreto Legislativo n. 507/1999, di riforma del sistema sanzionatorio, ha mantenuto come illeciti penali i disposti di alcuni articoli, quali i n. 5, 6 e 12. Le modifiche relative al profilo sanzionatorio hanno riguardato l’alternatività delle pene dell’arresto e dell’ammenda.
Excursus normativo
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Art. 18. Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; (invariato)
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 (modifica).
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 (modifica)
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; (modificato)
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Art. 5.
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142. (1)
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
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Art. 6.
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono:
a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;
b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a);
c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento;
d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;
e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.
Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati".
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Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0.2021
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 24.03.2021 | Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 42 | Certifico Srl |
1.0 | 22.03.2021 | Previsto nuovo DL | Certifico Srl |
0.0 | 22.03.2021 | --- | Certifico Srl |
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